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Regole

Regole operative per il registro dei volontari e obbligo assicurativo

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) vi è il registro dei volontari, disciplinato dall’art. 17 del CTS.

Va, in primis, distinto il volontario occasionale da quello non occasionale: l’iscrizione al registro è, infatti, obbligatoria solo per la seconda categoria.

Non bisogna, inoltre, confondere la qualifica di volontario (contenuta all’art.17, comma 2 del CTS) con quella di socio: un soggetto può svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associato allo stesso.

All’art. 18, il Codice del Terzo Settore prevede, poi, la disciplina assicurativa per i volontari e l’obbligo per gli ETS di assicurare gli stessi (che siano “occasionali” o “non occasionali”):

  • contro gli infortuni e le malattie legati allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

A ciò si aggiunge il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021: esso disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore e le modalità di tenuta del relativo registro, secondo quanto previsto dal CTS.

Il suddetto decreto chiarisce le modalità di tenuta del registro dei volontari e le forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.

È prevista, quindi, la predisposizione, da parte degli ETS, di un registro dei volontari, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente, un segretario comunale).

Cosa occorre indicare per ciascun volontario

Per ogni volontario, all’interno del registro occorre indicare:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, corrispondenti alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

L’ente deve sempre aggiornare il registro, in caso di variazioni rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato, e comunicare tempestivamente i dati all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

È possibile inserire nel registro i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata da quella dei “non occasionali”, indicando gli stessi dati elencati in precedenza.

Il registro può essere gestito anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate, nello specifico, anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile che stabiliscono, tra l’altro che: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

Le reti associative del Terzo settore possono mettere a disposizione degli Ets ad esse aderenti i registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici e accedere agli stessi (ad esempio, per stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), ma le operazioni di inserimento o modifica sono di esclusiva competenza del singolo aderente, unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Se l’ente esce dalla rete associativa, conserva comunque copia digitale delle iscrizioni inserite, relativamente al periodo di appartenenza alla stessa.

Il decreto ministeriale prevede che le polizze assicurative possano essere stipulate in modalità “collettive” o “numeriche” e predisposte dalle imprese assicuratrici, così da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Le garanzie assicurative

Le garanzie assicurative, per i volontari “non occasionali”, decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se termina l’attività volontaria (e, dunque, essi sono cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per i volontari “occasionali”, invece, l’efficacia delle polizze termina alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio (da indicare essere espressamente nella polizza).

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) deve controllare le coperture assicurative stipulate dalle imprese di assicurazione, mentre il RUNTS si occupa di vagliare la documentazione relativa all’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali” (che i singoli enti devono conservare per almeno dieci anni).

La presenza dei volontari risulta, infine, necessaria per lo svolgimento delle proprie attività per due tipologie di enti, ovvero le ODV e le APS; difatti, come confermato dalla nota ministeriale del MLPS del 30/11/2021: “Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie (ODV ed APS), diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale”.

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