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RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: modalità operative

Il decreto n. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/10/2020 n. 261 Serie Generale, indica le modalità operative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così come disposto e previsto dall’art. 53 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

La Nazionale e Regionale del RUNTS

Il RUNTS elimina i Registri Nazionali e Regionali delle APS, quelli Regionale delle ODV e l’anagrafe delle ONLUS. Le prime due categorie di associazioni (APS e ODV) trasmigrano automaticamente al RUNTS; scomparendo, invece, la tipologia delle ONLUS, si rende necessario, per queste ultime, stabilire la categoria di associazione nella quale trasformarsi.

L’intento del Legislatore è avere un Registro unico, chiaro e trasparente, con regole comuni per tutte (o quasi) le realtà associative presenti nel Paese. Iscriversi al RUNTS è obbligatorio solo per il 50% dello scenario associativo nazionale, e resta facoltativo per alcune realtà (come le ASD o le associazioni semplici – culturali).

Il RUNTS e le sue sette sezioni

Come previsto dall’art. 46 del Codice del Terzo Settore, il RUNTS si articola in sette sezioni; nel dettaglio:

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv);
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps);
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali (per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel RUNTS);
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

In base all’art. 5 del decreto n. 106/2020, l’individuazione dell’Ufficio del RUNTS competente si effettua su base territoriale; il compito spetta, quindi, all’ufficio regionale o provinciale (per le province autonome di Trento e Bolzano), in relazione alla sede legale dell’ente che si iscrive. Fanno eccezione gli enti iscritti nella sezione “reti associative”, per le quali è competente sempre l’ufficio del RUNTS statale, anche nel caso in cui la rete associativa sia iscritta più sezioni. Per le imprese, infine, l’iscrizione al Registro delle Imprese assolve l’onere di iscrizione al RUNTS.

RUNTS: iscrizione e cancellazione degli enti

Secondo quanto sancito dall’art. 7 del decreto attuativo, l’iscrizione al RUNTS costituisce presupposto indispensabile per poter fruire dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore.  Solo a iscrizione conclusa può avvenire l’utilizzo degli acronimi o delle denominazioni esclusive delle sezioni del RUNTS, pena l’irrogazione di una sanzione ex art. 91 del Codice Terzo Settore.

Occorre, inoltre distinguere l’ente dotato di personalità giuridica (articoli 8-9) da quello che ne è sprovvisto (articoli da 16 a 19); in quest’ultimo caso, infatti, sarà il notaio a verificare il possesso dei requisiti e a depositare i documenti richiesti presso l’Ufficio del Registro unico competente (art.22 del Codice del Terzo settore).

All’art. 8 del decreto attuativo sono, poi, elencati i documenti e le informazioni che gli enti devono obbligatoriamente fornire all’atto dell’iscrizione. Fra questi, l’atto costitutivo (o, se mancante, una dichiarazione sostitutiva), lo statuto (che per gli enti non dotati di personalità giuridica dovrà essere, necessariamente, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, per gli enti svolgenti l’attività da uno o più esercizi, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati), un indirizzo di posta elettronica (Pec), un contatto telefonico e per le APS ed ODV il numero dei soci con diritto di voto.

L’ente potrà continuare ad esistere anche in caso di cancellazione dal RUNTS (autonoma o per perdita dei requisiti): sarà disciplinato dalle norme del Codice civile e del Tuir, devolvendo, tuttavia, la parte di patrimonio che rappresenta l’incremento patrimoniale realizzato nel periodo in cui l’ente risultava iscritto al RUNTS.

Modalità di aggiornamento delle informazioni e pubblicità degli atti

Per aggiornare telematicamente le informazioni, l’art. 20 del decreto 106/2020 (con il relativo allegato A) indica i documenti che gli enti iscritti devono depositare; nel dettaglio:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, se previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno);
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al RUNTS.

Agli enti del Terzo settore spetta, inoltre, aggiornare le informazioni fornite in fase di iscrizione, individuate dall’art.8, c.6 del decreto.

Nel caso in cui l’ente non provveda ad aggiornare le informazioni o a depositare gli atti nei termini previsti, sarà colpito da una sanzione pecuniaria; qualora l’inadempimento continui, a seguito della diffida da parte del RUNTS, si provvederà alla cancellazione dell’ente dal registro unico.

È possibile consultare l’intera documentazione contenuta nel Registro in via telematica, attraverso il portale dedicato. Dopo la pubblicazione, tali atti sono opponibili ai terzi, tranne se l’ente ha provato che i terzi ne sono a conoscenza (art.52 del Codice del Terzo settore). 

Popolamento iniziale del RUNTS e trasmigrazione automatica

Le regole per il popolamento iniziale del RUNTS, con particolare riguardo alla trasmigrazione delle Odv e delle Aps e all’iscrizione delle Onlus, sono definite dagli articoli 30-38 del decreto attuativo.

Dal 23 novembre 2021 è iniziato il procedimento di migrazione automatica al RUNTS per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli registri regionali e provinciali.  Dalla conclusione del trasferimento dei dati, partono ulteriori 180 giorni entro cui l’Ufficio competente deve verificare la sussistenza dei requisiti degli enti, richiedendo eventuali documenti o informazioni mancanti: a verifica ultimata, se l’esito è positivo, l’Ufficio del RUNTS dispone l’iscrizione nella sezione corrispondente.

Le Odv e le Aps iscritte nei registri regionali e provinciali continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art.54, c.2 del Codice del Terzo settore), fino al momento dell’iscrizione nel RUNTS.

Non “trasmigreranno”, invece, in automatico le Onlus, che dovranno individuare la sezione più adatta del Runts in cui collocarsi e presentare una autonoma domanda di iscrizione (questo perché la Riforma del Terzo settore ha abrogato la normativa Onlus).

L’Agenzia delle Entrate deve, inoltre, pubblicare (art. 34 del decreto) sul suo sito istituzionale (con successiva comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale) l’elenco delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro (ex art.30 del Decreto), entro un termine concordato proprio con quest’ultimo.

Le Onlus, dalla data di pubblicazione dell’elenco, potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS, fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art.101, c.10 del Codice del Terzo settore). Sarà verificata dall’Ufficio competente la presenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, si procederà con l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. Nell’ipotesi in cui, invece, la Onlus non presenti domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo, dovrà devolvere il proprio patrimonio.

L’art. 38 del decreto attuativo prevede, infine, la possibilità di poter presentare, per tutti gli enti diversi da quelli oggetto di automatica trasmigrazione, istanza di iscrizione a far data dal giorno individuato (ex art. 30 del decreto); tale istanza, tuttavia, non porterà immediatamente all’iscrizione, ma alla ricezione di una data a partire dalla quale inizierà a decorrere la procedura telematica ordinaria.

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