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Videosorveglianza

Videosorveglianza in palestre e impianti sportivi: regole GDPR, divieti e sanzioni

Installare telecamere in palestre, piscine e centri sportivi è consentito, ma occorre rispettare precise regole sulla protezione dei dati personali. La tutela della sicurezza e la prevenzione dei furti non autorizzano automaticamente a riprendere qualsiasi ambiente, soprattutto quando si tratta di luoghi particolarmente riservati come gli spogliatoi.

Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, conclusosi con una sanzione di 8.000 euro a carico del gestore di una piscina comunale, richiama l’attenzione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), delle società sportive (SSD) e dei responsabili degli impianti sull’importanza di una corretta gestione della videosorveglianza.

Vediamo cosa prevede il GDPR, quando è possibile installare le telecamere, quali sono gli obblighi informativi e per quanto tempo possono essere conservate le registrazioni.

Il caso della piscina sanzionata dal Garante Privacy

Con il provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l’azienda incaricata della gestione di alcuni impianti sportivi del Comune di Trento.

Al centro della vicenda c’era un sistema di videosorveglianza installato negli spogliatoi di una piscina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i furti di oggetti personali custoditi negli armadietti.

Il gestore aveva adottato alcune precauzioni: le telecamere erano orientate verso gli armadietti e non riprendevano direttamente cabine per il cambio degli indumenti, docce o servizi igienici. Le immagini non erano monitorate in tempo reale e venivano conservate per 72 ore, con accesso riservato a due funzionari autorizzati.

Nonostante queste misure, l’Autorità ha rilevato diverse violazioni della normativa sulla privacy, riguardanti soprattutto:

  • Liceità e proporzionalità: le riprese interessavano un ambiente nel quale gli utenti hanno una particolare aspettativa di riservatezza.
  • Necessità del trattamento: non era stata adeguatamente dimostrata l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative meno invasive.
  • Trasparenza: l’informazione fornita agli utenti non risultava sufficientemente completa e specifica.
  • Conservazione delle immagini: il periodo di 72 ore non era accompagnato da una motivazione adeguata.

Il procedimento si è concluso con una sanzione amministrativa di 8.000 euro. Nella determinazione dell’importo, il Garante ha considerato anche la collaborazione del gestore, l’assenza di precedenti violazioni pertinenti e la successiva disattivazione delle telecamere.

La decisione rappresenta un importante riferimento per tutti i soggetti che gestiscono strutture sportive, comprese le associazioni affiliate a enti di promozione sportiva.

Telecamere negli spogliatoi: sono consentite?

Gli spogliatoi sono ambienti nei quali la tutela della dignità e della riservatezza della persona assume un’importanza particolare.

Per questo motivo, l’installazione di telecamere all’interno degli spogliatoi è, di regola, considerata eccessivamente invasiva, anche quando le riprese sono indirizzate esclusivamente verso armadietti o altre attrezzature.

Non è quindi sufficiente sostenere che il sistema non riprenda direttamente persone mentre si cambiano o utilizzano le docce. È necessario considerare la natura complessiva dell’ambiente e le aspettative di chi vi accede.

La prevenzione dei furti non giustifica qualsiasi controllo

Proteggere i beni degli utenti è un obiettivo legittimo. Tuttavia, il titolare del trattamento deve verificare se tale risultato possa essere raggiunto con strumenti meno invasivi.

Tra le possibili alternative alla videosorveglianza negli spogliatoi rientrano:

  • Armadietti dotati di serrature più sicure.
  • Utilizzo di lucchetti personali.
  • Sistemi di controllo degli accessi agli ambienti.
  • Maggiore supervisione da parte del personale nelle aree comuni, nel rispetto della privacy.
  • Miglioramento dell’illuminazione e delle misure di sicurezza perimetrali.

Il Garante ha evidenziato proprio la mancata dimostrazione di una preventiva valutazione di alternative altrettanto efficaci ma meno intrusive.

Il principio da rispettare è semplice: la sicurezza non può essere perseguita sacrificando in modo sproporzionato la riservatezza degli utenti.

Videosorveglianza e GDPR: le regole fondamentali per palestre e centri sportivi

Il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) disciplina il trattamento dei dati personali, comprese le immagini di persone identificabili raccolte attraverso le telecamere.

Le associazioni e società sportive che intendono installare sistemi di videosorveglianza devono quindi rispettare alcuni principi fondamentali.

1. Individuare una base giuridica valida

Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere fondato su una delle condizioni di liceità previste dall’articolo 6 del GDPR.

Per molti gestori privati, una possibile base giuridica è il legittimo interesse alla protezione delle persone, degli ambienti e del patrimonio, purché tale interesse non prevalga ingiustificatamente sui diritti degli interessati.

La valutazione deve essere concreta e documentata. La sola volontà di aumentare la sicurezza non è sufficiente per giustificare riprese indiscriminate.

Per i soggetti pubblici possono invece trovare applicazione basi giuridiche differenti, in particolare quelle connesse a obblighi legali o compiti di interesse pubblico.

2. Rispettare necessità e proporzionalità

Prima dell’installazione occorre chiedersi se la videosorveglianza sia realmente necessaria e se esistano soluzioni meno invasive.

È opportuno documentare le circostanze che giustificano il sistema, ad esempio attraverso precedenti episodi di furto, danneggiamenti o rischi specifici per la sicurezza.

Inoltre, il numero delle telecamere, il loro posizionamento e l’ampiezza delle riprese devono essere commisurati agli obiettivi perseguiti.

3. Limitare le immagini raccolte

Il principio di minimizzazione richiede di raccogliere soltanto le informazioni effettivamente necessarie.

Di conseguenza, le telecamere dovrebbero essere orientate verso le aree strettamente interessate dalle esigenze di sicurezza, evitando riprese superflue di utenti, visitatori e spazi non pertinenti.

Una valutazione particolarmente rigorosa è necessaria quando la struttura è frequentata da minori o quando le riprese possono coinvolgere ambienti nei quali è elevata l’aspettativa di riservatezza.

4. Il consenso degli utenti è necessario?

Non sempre. Quando sussiste un’altra base giuridica valida, come il legittimo interesse nei casi in cui è applicabile, il trattamento non deve necessariamente fondarsi sul consenso.

Il consenso, inoltre, non rappresenta una soluzione automatica: deve essere libero, specifico, informato e revocabile.

In un impianto sportivo può risultare difficile garantire queste condizioni a tutte le persone riprese. La semplice accettazione di un regolamento o l’ingresso nella struttura non rendono automaticamente lecita la videosorveglianza.

Le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) forniscono indicazioni dettagliate sui criteri da rispettare.

Cartelli di videosorveglianza e informativa privacy: cosa occorre predisporre?

Un obbligo fondamentale riguarda la corretta informazione delle persone che accedono alle aree videosorvegliate.

La normativa prevede un sistema informativo articolato su due livelli.

Informativa di primo livello: il cartello

Prima di entrare nell’area sorvegliata, l’utente deve poter riconoscere chiaramente la presenza delle telecamere.

Il cartello deve contenere le principali informazioni sul trattamento, tra cui:

  • Identità del titolare del trattamento.
  • Finalità della videosorveglianza.
  • Indicazioni essenziali sul trattamento e sulla conservazione delle immagini.
  • Riferimento all’informativa completa e alle modalità per consultarla.

La segnaletica deve essere collocata in una posizione ben visibile, prima dell’accesso alla zona interessata dalle riprese.

Un unico cartello all’ingresso generale dell’impianto potrebbe non essere sufficiente, soprattutto quando la struttura comprende diverse zone videosorvegliate.

Informativa di secondo livello: il documento completo

Il gestore deve rendere disponibile anche un’informativa estesa, contenente gli elementi previsti dall’articolo 13 del GDPR.

Il documento deve consentire agli interessati di conoscere, tra le altre informazioni:

  • Identità e recapiti del titolare del trattamento.
  • Finalità e base giuridica della videosorveglianza.
  • Periodo di conservazione delle registrazioni o criteri utilizzati per determinarlo.
  • Eventuali destinatari dei dati.
  • Diritti riconosciuti agli interessati e modalità per esercitarli.
  • Possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

L’informativa completa può essere consultabile sul sito web dell’associazione, mediante QR code oppure attraverso documentazione disponibile presso la struttura.

È importante che gli utenti possano accedervi senza dover necessariamente entrare nell’area videosorvegliata.

Per ulteriori indicazioni e modelli informativi è possibile consultare la sezione dedicata alla videosorveglianza del Garante Privacy.

Quanto tempo possono essere conservati i filmati delle telecamere?

Uno degli aspetti più rilevanti per la corretta gestione di un impianto di videosorveglianza riguarda la durata delle registrazioni.

Il GDPR non stabilisce un termine unico valido per tutte le palestre e le strutture sportive. Il periodo di conservazione deve essere determinato in funzione delle specifiche finalità del trattamento e limitato al tempo effettivamente necessario, salvo particolari disposizioni normative applicabili.

24, 48 o 72 ore: quale durata scegliere?

Per un piccolo impianto nel quale eventuali danneggiamenti o furti possono essere individuati rapidamente, una conservazione di 24 ore potrebbe risultare sufficiente.

In altri contesti, periodi più lunghi possono essere giustificati dalle caratteristiche della struttura, dagli orari di apertura o da esigenze specifiche e documentabili.

Le indicazioni del Garante e dell’EDPB evidenziano che, quanto più aumenta la durata della conservazione, soprattutto oltre le 72 ore, tanto più approfondita deve essere la giustificazione.

Questo non significa che conservare i filmati per 72 ore sia automaticamente lecito: anche un termine inferiore deve risultare coerente con le necessità del trattamento.

Preferire la cancellazione automatica

Una misura organizzativa consigliabile consiste nell’impostare il sistema affinché elimini automaticamente le registrazioni allo scadere del periodo stabilito.

Quando la videosorveglianza è finalizzata alla prevenzione dei furti o alla tutela del patrimonio, può essere opportuno adottare soluzioni che permettano la consultazione delle immagini soltanto in presenza di eventi specifici.

In questo modo si riduce il rischio che le registrazioni vengano utilizzate per finalità diverse da quelle originariamente dichiarate.

Chi può accedere alle registrazioni e come proteggerle?

La conformità alla normativa privacy non dipende esclusivamente dalla posizione delle telecamere o dal tempo di conservazione.

È fondamentale predisporre adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza.

In particolare, il gestore della struttura dovrebbe:

  • Limitare l’accesso alle immagini ai soggetti effettivamente autorizzati.
  • Definire procedure per la consultazione e l’eventuale estrazione delle registrazioni.
  • Proteggere i dispositivi e gli archivi mediante credenziali e sistemi di sicurezza adeguati.
  • Impedire utilizzi delle immagini non compatibili con le finalità dichiarate.
  • Prevedere modalità sicure di cancellazione dei dati.
  • Documentare le scelte effettuate e riesaminarle periodicamente.

In funzione delle caratteristiche del sistema e dei rischi per gli interessati, potrebbe inoltre essere necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell’articolo 35 del GDPR.

Videosorveglianza e lavoratori degli impianti sportivi

Un ulteriore aspetto riguarda la presenza di dipendenti e altri lavoratori all’interno delle aree riprese.

Quando le telecamere possono comportare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, occorre considerare anche le disposizioni dell’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Nei casi previsti dalla normativa, l’installazione di questi sistemi può richiedere un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro competente, oltre al rispetto degli obblighi privacy.

La disciplina va valutata in base alle caratteristiche della struttura, ai rapporti di lavoro presenti e alle concrete modalità di utilizzo delle telecamere.

È importante ricordare che un eventuale accordo o un’autorizzazione in materia lavoristica non consente comunque di effettuare trattamenti sproporzionati o lesivi della riservatezza degli utenti.

Checklist privacy per ASD, SSD, palestre e piscine

Prima di installare un nuovo impianto di videosorveglianza, oppure per verificare la conformità di un sistema già esistente, è utile controllare i seguenti aspetti:

  1. Definire le finalità: individuare le effettive esigenze di sicurezza e protezione del patrimonio.
  2. Verificare la base giuridica: individuare il presupposto che rende lecito il trattamento.
  3. Valutare le alternative: verificare se serrature, controlli degli accessi o altre misure possano raggiungere lo stesso risultato.
  4. Controllare le aree riprese: evitare spogliatoi, docce, servizi igienici e altri ambienti ad alta aspettativa di riservatezza.
  5. Predisporre i cartelli: installare segnaletica chiaramente visibile prima dell’ingresso nelle zone sorvegliate.
  6. Fornire l’informativa completa: rendere facilmente disponibili le informazioni previste dal GDPR.
  7. Stabilire i tempi di conservazione: scegliere e documentare una durata effettivamente necessaria.
  8. Proteggere le registrazioni: limitare l’accesso e prevedere procedure di cancellazione sicure.
  9. Valutare gli obblighi aggiuntivi: verificare l’eventuale necessità di una DPIA e il rispetto della disciplina sui lavoratori.
  10. Riesaminare periodicamente il sistema: controllare che le modalità di videosorveglianza siano ancora necessarie e proporzionate.

Queste verifiche sono particolarmente importanti per le associazioni sportive che utilizzano impianti frequentati quotidianamente da soci, tesserati, famiglie e minori.

Conclusioni: sicurezza e privacy devono procedere insieme

Il provvedimento del Garante del settembre 2026 conferma un principio fondamentale: la videosorveglianza negli impianti sportivi non è vietata in termini generali, ma deve essere gestita nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Le esigenze di sicurezza non giustificano automaticamente la raccolta di immagini in qualsiasi ambiente. Ogni sistema deve essere progettato tenendo conto della necessità del trattamento, della proporzionalità delle riprese, della trasparenza verso gli utenti e della protezione delle registrazioni.

Per i dirigenti di ASD e SSD, così come per i gestori di palestre e piscine, è quindi importante verificare preventivamente la conformità delle soluzioni adottate, evitando interventi che possano comportare violazioni e sanzioni.

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Nota: il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale delle specifiche circostanze in cui viene utilizzato un sistema di videosorveglianza.

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