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Attività

Individuazione di criteri e limiti delle attività diverse (Art. 6 CTS)

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 107/21

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 177 DEL 26/07/21

Con la tanto attesa pubblicazione del decreto n. 107 del 19/05/21 in Gazzetta Ufficiale (n. 177 del 26/07/21), finalmente si disciplinano i cosiddetti “redditi diversi” che un ente del terzo settore (ETS) può introitare nelle proprie attività.

All’art. 6 del Codice del terzo settore (CTS) è prevista, infatti, la possibilità per ogni ETS di svolgere attività diverse rispetto a quelle di carattere generale previste dall’art. 5 del CTS, a patto che le stesse siano “strumentali e secondarie” in base ai criteri formulati dal citato decreto.

Ma cosa si intende, nello specifico, per strumentalità e secondarietà delle attività diverse?

Relativamente alla STRUMENTALITÀ, all’art. 2 del decreto si legge che le attività diverse si considerano strumentali rispetto a quelle di interesse generale “se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”.

Si desume, pertanto, che tutte le attività poste in essere dall’ETS possano essere intese come “strumentali” se svolte per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – condizione, peraltro, superflua dal momento che, in base all’ex art. 4 del CTS, ogni ETS, per essere tale, deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tuttavia, va evidenziato che non è richiesta alcuna “connessione” tra le attività di interesse generale e quelle diverse; ne consegue che la strumentalità risulta un mero requisito di stile.

Per quanto concerne, invece, la SECONDARIETÀ (art. 3 del decreto), sono introdotti caratteri di tipo quantitativo; nel dettaglio, possono considerarsi secondarie le attività diverse i cui ricavi:

a) non superino il 30% delle entrate complessive dell’ente del terzo settore;

b) non superino il 66% dei costi complessivi dell’ente del terzo settore.

Ammissibilità: quale documentazione produrre

Ai fini dell’ammissibilità delle attività “diverse” è sufficiente la sussistenza ed adeguata documentazione (ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice) dell’una o dell’altra condizione. È possibile che optino per la prima gli ETS che svolgono attività remunerate, mentre per la seconda gli organismi che svolgono perlo più attività gratuita.

Il comma III dello stesso articolo prevede, inoltre, che tra i “costi complessivi” da considerare ai fini del computo della percentuale di cui alla lettera b) rientrino anche:

1) i costi “figurativi” dell’impiego di volontari iscritti nel relativo registro (calcolabile applicando la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi – di cui all’art. 51, d.lgs. 81/2015 – a ogni ora di attività di volontariato effettivamente prestata);

2) il “valore normale” delle erogazioni gratuite di denaro e delle cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi;

3) la differenza tra il “valore normale” dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Considerazione a parte, merita, poi, l’art. 4 del decreto, che stabilisce le conseguenze del mancato rispetto dei limiti quantitativi prima esposti (art. 3): esso prevede che l’ETS, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, dovrà darne comunicazione all’ufficio RUNTS territorialmente competente. Effettuata la comunicazione innanzi indicata, occorre adottare nell’esercizio successivo un rapporto tra attività secondarie e attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo (rapporto tra ricavi o tra ricavi e costi), sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. Volendo esemplificare: se i ricavi per attività diverse nell’anno x sono pari al pari al 35% (e sforano, quindi, del 5% rispetto a quanto previsto dal decreto), l’ETS dovrà fare un’operazione di “compensazione”, ovvero dovrà avere ricavi da attività diverse pari al massimo al 25% nell’anno x+1.

Si procederà con la cancellazione dell’ente dal RUNTS, con le annesse e gravose conseguenze, nel caso in cui non si rispetti né la formula della comunicazione entro i 30 giorni, né quella della successiva “compensazione”.

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