Non è semplice gestire correttamente il socio minorenne all’interno di un’associazione.
La prassi più usuale vede il genitore (che esercita la patria potestà) presentare una domanda di ammissione socio del proprio figlio, per poi essere, al massimo, convocato all’assemblea dei soci, senza alcun potere di voto e di intervento.
Sulla questione del socio minorenne si sono espressi dapprima la giurisprudenza e, di seguito, anche la prassi amministrativa, con l’introduzione di un nuovo principio per il mondo associativo. Nello specifico, la Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con l’ordinanza del 4.10.2017, n. 23228 ha stabilito che: “…circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti all’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla scia di tale pronuncia, è intervenuto con la nota n. 1309 del 06/02/2019, ribadendo che: “…. anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.”
In sostanza, è opportuno controllare lo statuto di ogni associazione e, procedere con apposita modifica (ove se ne presenti la necessità), rispettando i principi su esposti ed evitando, in caso di controlli, eventuali contestazioni circa la mancanza di democraticità nella gestione dell’attività associativa e il conseguente verbale di accertamento.