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LAVORATORI E VOLONTARI SPORTIVI: LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 71 del 31/05/2024

Il 31 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71, che introduce disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Questo decreto riguarda anche due importanti aspetti del settore sportivo dilettantistico, che influenzano significativamente le figure dei lavoratori e dei volontari sportivi. Ecco un’analisi dettagliata delle novità:

Lavoro Sportivo

Per i lavoratori sportivi dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non è più necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria amministrazione per svolgere attività di lavoro sportivo, purché il compenso annuo derivante da tale attività non superi i 5.000 euro. In questi casi, è sufficiente una semplice comunicazione unilaterale alla propria Amministrazione, secondo le modalità previste dalla stessa, analogamente a quanto già stabilito per i volontari sportivi.

Volontari Sportivi

Il decreto legge modifica completamente il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, cambiando radicalmente le norme sui rimborsi spese per i volontari sportivi:

  • Abolizione dei Rimborsi Autocertificati: Non sarà più possibile elargire rimborsi spese autocertificati fino a 150 euro mensili.
  • Nuovi Rimborsi Forfettari: I volontari potranno ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli Organismi Sportivi affilianti, dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e Salute. Non sono previsti rimborsi per attività di allenamento/preparazione o per manifestazioni non riconosciute/autorizzate.
  • Delibera Preventiva: L’ente che eroga i rimborsi dovrà adottare una delibera preventiva che identifichi le tipologie di spese e le attività di volontariato ammissibili per il rimborso.
  • Comunicazione al Registro delle Attività Sportive (RAS): Gli enti che elargiscono i rimborsi dovranno comunicare al RAS i nominativi dei volontari e l’ammontare dei rimborsi entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le attività sportive del volontario. Questa comunicazione sarà disponibile per le verifiche da parte degli enti preposti.
  • Esclusione dal Reddito: I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito del volontario, ma contribuiscono alla determinazione della franchigia di 5.000 euro e 15.000 euro annui, rispettivamente ai fini previdenziali e fiscali.
  • Rimborsi Spese Vive: Rimane possibile riconoscere ai volontari il rimborso delle spese vive documentate sostenute per vitto, alloggio, trasporto e viaggio, purché preventivamente autorizzate dall’ente.

Queste nuove disposizioni mirano a semplificare e regolare meglio il trattamento economico dei lavoratori e dei volontari sportivi, assicurando trasparenza e rispetto delle normative fiscali e previdenziali.

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