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RUNTS

RUNTS: analisi tecnica del Decreto 2/2026 e delle modifiche al DM 106/2020

Sommario

 

Inquadramento normativo e finalità del decreto

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, entra in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026, recante modifiche al DM 106/2020, che disciplina il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’intervento normativo si inserisce nel processo di consolidamento della riforma del Terzo Settore e risponde a esigenze emerse nella fase applicativa del registro, con l’obiettivo di:

  • garantire omogeneità procedimentale su base nazionale
  • migliorare la conoscibilità e accessibilità dei dati
  • rafforzare la trasparenza amministrativa
  • semplificare gli adempimenti per gli enti

Il decreto recepisce inoltre le modifiche introdotte da:

  • Legge 4 luglio 2024, n. 104
  • Decreto-legge n. 84/2025, convertito in Legge n. 108/2025

 

Riparto delle competenze tra uffici RUNTS

Viene chiarito in modo puntuale il riparto delle competenze amministrative:

  • Uffici regionali RUNTS: competenti per ODV, APS, enti filantropici, società di mutuo soccorso (SOMS) e altri ETS
  • Ufficio statale RUNTS: competente per le reti associative

Questa distinzione rafforza il principio di specializzazione amministrativa e contribuisce a una gestione più efficiente dei procedimenti.

 

Introduzione della figura del delegato

La principale innovazione è l’introduzione, all’art. 8, comma 2-bis del DM 106/2020, della figura del delegato del rappresentante legale, in coerenza con l’art. 47 del Codice del Terzo Settore.

Funzione del delegato

Si tratta di un soggetto fiduciario incaricato di operare sul portale RUNTS per conto dell’ente.

Tipologie di delega

Sono previste due modalità operative:

  1. Delega alla compilazione e invio
    • Il delegato predispone e trasmette la pratica
    • La sottoscrizione resta in capo al rappresentante legale
    • La responsabilità giuridica rimane al delegante
  2. Delega alla compilazione, sottoscrizione e invio
    • Il delegato firma digitalmente e trasmette l’istanza
    • Assume direttamente la responsabilità delle dichiarazioni

Ambito di applicazione

La delega può riguardare:

  • iscrizione
  • variazioni statutarie o anagrafiche
  • cancellazione
  • accreditamento 5×1000
  • deposito bilanci

Gestione digitale

La delega:

  • è conferita e revocata online
  • viene generata automaticamente dal sistema
  • è allegata alla pratica

Videotutorial esplicativo:

 

Semplificazioni procedurali e digitalizzazione

Il decreto introduce una serie di misure orientate alla:

  • procedimentalizzazione delle attività
  • riduzione degli oneri amministrativi
  • rafforzamento dell’interazione digitale

Particolare rilievo assume il ruolo del portale RUNTS come canale prioritario di comunicazione, con una progressiva riduzione dell’utilizzo di strumenti alternativi.

 

Bilanci: nuove tempistiche di deposito

L’art. 20, comma 5 del DM 106/2020 viene modificato recependo l’art. 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Novità principale

Il termine per il deposito del bilancio:

  • non è più fisso al 30 giugno
  • viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Implicazioni

La modifica:

  • favorisce gli enti con esercizi non coincidenti con l’anno solare
  • introduce maggiore flessibilità gestionale

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

Viene ridefinito l’obbligo di aggiornamento dei dati relativi a:

  • associati
  • volontari
  • lavoratori dipendenti
  • collaboratori

Nuove regole

  • aggiornamento una sola volta l’anno
  • scadenza: 30 giugno
  • obbligo solo in caso di variazioni

Estensione soggettiva

L’obbligo viene esteso a tutti gli ETS, non più solo APS e ODV, rafforzando il principio di trasparenza.

 

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto modifica gli articoli 16 e 17 del DM 106/2020.

Enti già dotati di personalità giuridica

La relazione giurata può essere sostituita da:

  • situazione patrimoniale aggiornata
  • certificata da revisore legale (se presente)

Attestazione del patrimonio minimo

Il notaio può attestare la disponibilità patrimoniale anche tramite:

  • assegno circolare non trasferibile intestato all’ente

 

Cancellazione dal RUNTS

Viene introdotta una nuova fattispecie (art. 23, comma 1, lett. a-bis):

  • enti che deliberano lo scioglimento
  • senza necessità di procedura di liquidazione

Effetti

La cancellazione avviene previa:

  • verifica degli obblighi devolutivi
  • conformità al parere dell’Ufficio RUNTS

 

Devoluzione del patrimonio

L’art. 25 viene profondamente integrato.

Distinzione dei casi

  • devoluzione dell’intero patrimonio
  • devoluzione del solo incremento patrimoniale

Estensione temporale

L’incremento patrimoniale include:

  • periodo RUNTS
  • periodi pregressi (ODV, APS, ONLUS) senza soluzione di continuità

Procedura

Alla domanda di cancellazione devono essere allegati:

  • richiesta di parere devolutivo
  • documentazione economico-patrimoniale

Regime semplificato

Per enti con entrate ≤ 60.000 euro:

  • ammessa dichiarazione sostitutiva

Obbligo aggiuntivo

Necessaria:

  • dichiarazione di accettazione da parte dell’ente beneficiario

 

Comunicazioni e obbligo PEC

L’art. 6 introduce importanti novità:

  • il portale RUNTS è il canale principale
  • utilizzo della PEC per enti cancellati

Obbligo rilevante

Gli enti devono dotarsi di:

  • PEC propria e autonoma

Non è più consentito utilizzare PEC di soggetti terzi.

 

Estensione ai comitati

Il decreto recepisce la circolare ministeriale n. 5/2025:

  • il comitato viene riconosciuto come forma giuridica ETS
  • può acquisire personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS

 

Modelli statutari e ulteriori novità

Modelli standard

Per beneficiare della procedura accelerata:

  • è sufficiente dichiararne l’adozione nell’istanza

Limiti di iscrizione

Un ente:

  • non può iscriversi contemporaneamente in
    • “Reti associative”
    • “Altri ETS”

Documentazione aggiuntiva

Devono essere depositati anche:

  • relazioni organo di controllo
  • relazioni revisore
  • per fondazioni: delibera approvazione bilancio

 

ONLUS: termine ultimo e regime transitorio

A seguito della soppressione dell’Anagrafe ONLUS:

  • termine ultimo: 31 marzo 2026
  • iscrizione al RUNTS o Registro imprese

Vantaggio

In tal caso non si applica obbligo di devoluzione del patrimonio

Entrata in vigore operativa

Le nuove funzionalità saranno disponibili dal 9 aprile 2026 a seguito dell’adeguamento del sistema informatico RUNTS.

 

Conclusioni

Il Decreto n. 2/2026 rappresenta un intervento di natura tecnico-operativa, volto a perfezionare il funzionamento del RUNTS attraverso:

  • semplificazione procedurale
  • digitalizzazione
  • rafforzamento dei controlli
  • maggiore trasparenza

Per gli operatori del settore, si tratta di un aggiornamento rilevante che richiede:

  • adeguamento delle prassi interne
  • attenzione agli obblighi documentali
  • corretta gestione delle nuove funzionalità digitali
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