Introduzione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2026, viene ufficialmente introdotto il nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata destinato agli Enti del Terzo Settore.
Si tratta di una novità rilevante nel panorama della contabilità degli ETS, pensata per semplificare ulteriormente gli adempimenti amministrativi per gli enti di dimensioni più contenute.
Il contesto normativo
L’introduzione del nuovo modello si inserisce nel quadro delle modifiche apportate dalla Legge n. 104 del 2024, che ha aggiornato il Codice del Terzo Settore, prevedendo all’articolo 13, comma 2-bis, la possibilità di adottare un rendiconto semplificato per specifiche categorie di enti.
L’obiettivo del legislatore è chiaro: ridurre gli oneri burocratici per gli ETS di minori dimensioni, mantenendo al contempo adeguati livelli di trasparenza e tracciabilità delle informazioni economico-finanziarie.
Chi può utilizzare il nuovo modello
Il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata è destinato agli Enti del Terzo Settore che rispettano determinati requisiti.
In particolare, possono adottarlo:
- ETS con o senza personalità giuridica
- enti che, nell’esercizio precedente, hanno registrato entrate pari o inferiori a 60.000 euro
Questa soglia individua gli enti di dimensioni più ridotte, per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere strumenti contabili più semplici e accessibili.
Il Modello E: struttura e caratteristiche
Il nuovo schema di rendiconto, denominato “Modello E”, si basa sulla struttura già nota del rendiconto per cassa ordinario (Modello D), ma introduce una significativa semplificazione.
Principali differenze rispetto al modello ordinario
Nel Modello E:
- le informazioni sono presentate in forma aggregata
- sono riportate solo le macro-categorie di entrate e uscite
- non è richiesta la suddivisione in voci analitiche dettagliate
Le sezioni principali includono:
- entrate da attività di interesse generale
- entrate da attività diverse
- proventi da raccolte fondi
- uscite complessive suddivise per natura
Questa impostazione consente agli enti di redigere il rendiconto in modo più rapido e con minori complessità operative.
Un rendiconto semplificato ma trasparente
Nonostante la riduzione del livello di dettaglio, il nuovo modello mantiene una struttura coerente con i principi di trasparenza richiesti dal Codice del Terzo Settore.
Il rendiconto continua infatti a fornire una visione chiara:
- delle risorse raccolte
- delle modalità di impiego
- dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente
La semplificazione riguarda quindi la forma, ma non compromette la sostanza informativa.
Decorrenza e applicazione
Un aspetto fondamentale riguarda il momento a partire dal quale il nuovo modello può essere utilizzato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto:
- il Modello E è adottabile a partire dagli esercizi finanziari in corso alla data del 21 marzo 2026
Implicazioni pratiche
Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare:
- il nuovo modello sarà utilizzabile per il bilancio 2026 (da approvare nel 2027)
- non sarà invece applicabile al bilancio 2025, che dovrà essere redatto secondo le regole precedenti
Questo significa che gli ETS dovranno attendere il prossimo ciclo di bilancio per poter beneficiare concretamente della semplificazione.
Impatti operativi per gli Enti del Terzo Settore
L’introduzione del Modello E rappresenta un’importante opportunità per molti enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni.
Vantaggi principali
- riduzione degli adempimenti contabili
- semplificazione nella raccolta e organizzazione dei dati
- minori costi amministrativi
- maggiore accessibilità per enti con risorse limitate
Attenzione ai requisiti
Gli enti dovranno comunque verificare:
- il rispetto della soglia dei 60.000 euro
- la corretta classificazione delle entrate e delle uscite
- la coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo Settore
Conclusioni
Il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa nel Terzo Settore.
Grazie al Modello E, gli enti di dimensioni più contenute potranno gestire la rendicontazione in modo più snello, senza rinunciare alla trasparenza e alla correttezza delle informazioni.
Resta fondamentale, tuttavia, monitorare attentamente i requisiti di accesso e le modalità di applicazione, per utilizzare correttamente questo nuovo strumento a partire dal bilancio 2026.
| Caratteristica | Modello D (ordinario) | Modello E (semplificato) |
|---|---|---|
| Tipologia di rendiconto | Rendiconto per cassa analitico | Rendiconto per cassa aggregato |
| Livello di dettaglio | Elevato (voci analitiche) | Ridotto (macro-categorie) |
| Destinatari | Tutti gli ETS | ETS con entrate ≤ 60.000 euro |
| Obbligatorietà | Obbligatorio per chi non rientra nei requisiti semplificati | Facoltativo per chi rientra nei requisiti |
| Struttura | Entrate e uscite suddivise in voci dettagliate | Entrate e uscite suddivise per categorie principali |
| Complessità di compilazione | Maggiore | Ridotta |
| Obiettivo | Rappresentazione dettagliata della gestione | Semplificazione amministrativa |
| Entrata in vigore | Già in uso | Dal 21 marzo 2026 (esercizi in corso) |
| Applicazione pratica | Bilanci fino al 2025 e oltre (se non si opta per E) | Dal bilancio 2026 (per esercizi solari) |












