RUNTS 2024. Ci siamo: quello appena iniziato dovrebbe essere l’anno del compimento della Riforma del Terzo Settore.

Quali novità saranno introdotte?

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, permane la normativa vigente?

Tra le tipologie associative (ETS, ODV, APS) quali differenze sussistono?

Si può identificare la forma associativa più consona e più congeniale all’ingresso nel RUNTS?

Nel nuovo incontro di “ACSE IN PILLOLE” dedicato al RUNTS troverete una risposta a ogni domanda.

Buona visione!

Chi è il volontario e quali attività può svolgere all’interno del Terzo Settore?

Cosa sono i rimborsi spese e qual è il rapporto tra volontari e lavoratori?

In cosa consistono il Registro dei Volontari e l’assicurazione obbligatoria?

Com’è disciplinata la figura del volontario in ambito sportivo e quali sono i punti di contatto e di distinzione rispetto al volontario del Terzo Settore?

In questo video troverete una risposta a tutte le domande.

Buona visione!

Da oggi ACSE si arricchisce di nuovi contenuti: acquista subito il nuovo Corso di formazione 2022 per imparare come gestire un’associazione.

I nostri affiliati e tutti coloro che entreranno a far parte della realtà di ACSE potranno usufruire di una serie di video e di materiale didattico, per essere sempre aggiornati sulle novità del Terzo settore e dello Sport.

Con il nostro partner Specialisti del Non Profit abbiamo organizzato un corso di formazione per dirigenti associativi e per tutti coloro che vogliono imparare a gestire un’associazione.

È possibile acquistare la registrazione integrale del corso e il materiale didattico elaborato dai nostri consulenti al costo di € 50,00.

Di seguito l’indice del programma del corso:

  1. PRINCIPI ASSOCIATIVI E UTILIZZO CANALI SOCIAL

Democraticità; effettività del rapporto associativo; Non profit e mancanza di lucro; scopi sociali; le comunicazioni social dell’associazione.

  1. COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE – DOCUMENTI ASSOCIATIVI

Atto costitutivo e statuto; domande ammissione socio; libro soci; differenze tra socio e tesserato, libro verbali assemblee e consiglio direttivo; le convocazioni assembleari; le ricevute sociali; libro prima nota cassa; REFA; modello EAS.

  1. RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E PERSONALITÀ GIURIDICA

I profili di responsabilità; l’art. 38 del Codice Civile, la responsabilità nel CTS, la personalità giuridica e le modalità di acquisto previste dalle riforme.

  1. IL VOLONTARIO E L’AMATORE SPORTIVO

L’acquisizione dello «status» di volontario; differenza tra volontario e socio; il Registro dei volontari e la disciplina assicurativa previste dal Codice del Terzo Settore, la nuova figura dell’amatore sportivo nella riforma dello sport.

  1. ASPETTI FISCALI DELL’ASSOCIAZIONE

Tipologia di entrate associative: istituzionali, de-commercializzate, commerciali pure, raccolta fondi, 5×1000, la disciplina fiscale attuale e quella prevista dal Codice del Terzo Settore Gestione delle entrate commerciali – partita Iva (L. 398/91 – art. 145 Tuir – art. 80 ed 86 CTS)

  1. ENTRATA IN VIGORE DEL RUNTS – modalità di iscrizione

L’avvio del RUNTS, l’attuale fase di trasmigrazione, le modalità di iscrizione per enti con e senza personalità giuridica

  1. RAPPORTI TRA ETS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Co-Programmazione, Co-progettazione, Convenzioni e accreditamento (artt. 55, 56 e 57 CTS)

  1. RIFORMA DELLO SPORT: I D.LGS. 36/2021 e 39/2021

Definizioni; oggetto sociale (art. 7); assenza di lucro e possibilità di «dividere gli utili» (art. 8); le attività secondarie e strumentali (art. 9); riconoscimento ai fini sportivi (art. 10) e le incompatibilità (art. 11); il lavoratore sportivo; la figura del chinesiologo, il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche

  1. RUNTS: OBBLIGO O FACOLTÀ – PRO E CONTRO

Valutazioni di iscrizione per le diverse tipologie di associazione; pro e contro dell’iscrizione per tutte le realtà comprese quelle sportive.

Per maggiori informazioni e per acquistare la registrazione del corso, è possibile scrivere una mail all’indirizzo segreteria@acse.it o telefonare al numero 3509967680.

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sarà a breve operativo, con significative conseguenze sul piano fiscale: esso sarà, infatti, il presupposto per fruire di importanti vantaggi.

Il RUNTS è pubblico, accessibile e articolato in sette sezioni: le prime sei corrispondono alle tipologie in cui gli ETS potranno inquadrarsi (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, Sms); la sezione residuale include, invece, gli enti con i requisiti di ETS non riconducibili a tali tipologie.

Un primo step interesserà tutti gli enti iscritti negli attuali registri nazionali, che trasmigreranno automaticamente nel RUNTS . Per gli enti non iscritti in alcun Registro, invece, il via libera per accedere al Terzo settore scatterà dal momento della operatività del RUNTS . Per ODV e APS c’è, dunque, la trasmigrazione automatica dei dati dai registri di settore, dalla data scelta dal ministero del Lavoro; per le Onlus lo stop all’Anagrafe non coincide con l’avvio del RUNTS ma con la fine della relativa disciplina fiscale, la cui abrogazione dipende dal vaglio Ue: esse potranno, dunque, accedere al RUNTS dalla data pubblicata dall’agenzia delle Entrate e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione Ue.

Con l’avvio del RUNTS , gli enti non iscritti in alcun registro accederanno con modalità distinte a seconda che siano con/privi di personalità giuridica: nel primo caso, l’iscrizione avviene con l’intervento del notaio; nel secondo, spetta all’ente presentare domanda su mandato del proprio legale rappresentante o di quello della rete associativa cui aderisce.

Iscriversi al RUNTS

Le domande di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dal RUNTS si presentano online, autenticandosi sul Portale «Front Office» e compilando l’istanza con i moduli del Dm 106/2020. Alla domanda si allegano i documenti richiesti, firmati digitalmente e con dichiarazione di conformità; il sistema genera, poi, una “distinta” della pratica con mittente, ufficio, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento: se l’esito è positivo, la distinta va scaricata, firmata digitalmente e caricata sul sistema. Infine, l’istanza si invia e, all’ok sull’istruttoria, l’Ufficio adotta un provvedimento di iscrizione.

Per gli enti con entrate commerciali ci sarà la possibilità di accedere a regimi forfettari di tassazione.

Uno dei tratti distintivi di riconoscimento degli enti sarà quello della trasparenza e della rendicontazione delle risorse, fondamentale per il rilancio di un intero settore al quale verranno indirizzati molti dei fondi pubblici prima distribuiti su una quantità eterogenea di soggetti regolati da un vero e proprio groviglio normativo. Agli enti del terzo settore verrà, inoltre, affidato, un ruolo di interlocuzione diretto con la Pubblica amministrazione, con la possibilità di avviare forme di co-progettazione e stipulare convenzioni anche in deroga al codice dei contratti.

Gli uffici ACSE restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Con il DPCM del 23/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/09/2020, sono stati ampliati i soggetti beneficiari del 5×1000 e stabilite modalità e termini di accreditamento uniformi, sancendo la permanenza degli enti accreditati, innalzando l’importo del contributo minimo erogabile, inserendo obblighi di rendicontazione e pubblicazione in capo ai soggetti beneficiari.

Per gli Enti del Terzo Settore le relative disposizioni si applicheranno dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS (fino ad allora resta in vigore la disciplina di settore per le singole realtà associative quali ODV, APS, fondazioni etc.).

Gli ETS possono accreditarsi direttamente in fase di iscrizione al RUNTS o successivamente in via telematica: il Registro Unico farà, poi, comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito Ministero), che redigerà, a sua volta, l’elenco degli enti iscritti.

Le tempistiche

Le tempistiche sono le seguenti:

  1. entro il 10 aprile il Ministero redige l’elenco degli ETS che hanno dichiarato al RUNTS di voler partecipare al riparto della quota del 5×1000;
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco di cui al punto a);
  3. il legale rappresentante dell’ETS può, entro il 30 aprile, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  4. entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo, con le eventuali modifiche apportate;
  5. entro il 31 dicembre, dopo le opportune verifiche, il Ministero pubblica l’elenco definito degli ETS ammessi e degli esclusi al beneficio e li trasmette, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate;
  6. entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno l’ETS beneficiario dovrà comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, in mancanza, non verrà attribuita la quota di spettanza del 5×1000;
  7. entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, l’amministrazione erogatrice effettua il pagamento all’ETS beneficiario;
  8. entro un anno dalla ricezione delle somme l’ETS dovrà redigere un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale si evinca chiaramente come sono state utilizzate le somme percepite; tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero/RUNTS entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (gli ETS che percepiscono contributi inferiori a € 20.000,00 non sono tenuti alla trasmissione al Ministero/RUNTS del rendiconto e della relazione illustrativa, salvo apposita richiesta dell’amministrazione, ma sono, comunque, tenuti alla redazione dei suddetti documenti ed alla loro conservazione per 10 anni).

L’inserimento dell’ETS nell’elenco degli iscritti al contributo del 5×1000 ha carattere permanente e vale, quindi, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (non occorre, pertanto, dover procedere ad alcun rinnovo); se variano i requisiti per l’iscrizione o si perdono gli stessi, l’ETS dovrà procedere, entro trenta giorni, a darne comunicazione al Ministero e al RUNTS.

L’ETS deve, inoltre, pubblicare sul proprio sito internet le somme percepite e il relativo rendiconto, dando, anche, comunicazione in merito all’amministrazione che ha erogato il contributo entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione.

Come quota del 5×1000 l’ETS può percepire la somma minima di € 100,00; se dovesse risultare una somma inferiore in attribuzione, la stessa non sarà erogata all’ETS ma ripartita tra i vari enti presenti nella categoria avente la medesima finalità.

L’amministrazione competente, previa contestazione, comunicherà all’ETS di provvedere alla restituzione delle somme (oltre interessi legali, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo) in caso di illeciti, vale a dire rilascio di dichiarazioni mendaci da parte dell’ETS finalizzate all’ottenimento del contributo,  utilizzo dello stesso per scopi diversi da quelli indicati (copertura delle spese pubblicitarie per campagne di sensibilizzazione), mancati redazione e invio del rendiconto e della relazione illustrativa, perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio o, dopo l’erogazione delle somme, cessazione dell’attività.

Vi siete mai chiesti se le locuzioni “NO profit” e “NON profit” siano interscambiabili o se, al contrario, abbiano significato differente?

Cerchiamo di capirne di più.

Partendo dalla definizione fornita dall’Accademia della Crusca, il prefisso “NO” indica totale negazione e nell’espressione NO profit si riferisce, dunque, al rifiuto del profitto: in altre parole, tutti gli operatori del settore devono perseguire ESCLUSIVAMENTE una logica di attività profusa gratuitamente, fare del volontariato.

La formula del NON profit deriva, invece, dall’inglese “not-for-profit”, traducibile con “senza scopo di lucro”: manca il perseguimento di una logica di divisione degli utili eventualmente prodotti, ma può esservi un profitto, che deve essere reinvestito nelle attività perseguite dell’associazione.

È evidente come le due espressioni si riferiscano a concetti diversi tra loro; diventa, pertanto, importante sapere che l’associazione non deve dividere gli eventuali utili tra i soci (concetto base del NON profit), ma che possano esserci degli utili da reinvestire nell’associazione, così da accrescerne la struttura.

Non è del tutto pacifica la disciplina sull’esenzione o meno del pagamento delle marche da bollo, in fase di costituzione di una nuova associazione.

Le marche da bollo sono, generalmente, richieste in fase di registrazione degli atti (nel nostro caso atto costitutivo e statuto): nello specifico, occorre apporne una da 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate.

La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) ha modificato l’art. 27 bis contenuto nella Tabella, allegato b, al DPR n. 642 del 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo (prima, tale esenzione era limitata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva).

Secondo quanto previsto da tale legge, quindi, anche gli atti costitutivi e gli statuti di una ASD di nuova costituzione sono esenti dal pagamento delle marche da bollo. Eppure, la suddetta legge prevede l’esenzione solo per quelle ASD e SSD “riconosciute dal CONI”, locuzione, questa, che crea inevitabilmente interpretazioni diverse da parte dei singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna ha affrontato questo problema interpretativo e con la circolare n. 42096 del 26/06/2019 ha espressamente statuito che: “Per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”

Tale interpretazione non ha, tuttavia, trovato consenso unanime presso i vari uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e restano, pertanto, disparità di trattamento di regione in regione.

Si resta, quindi, in attesa di un chiarimento su base nazionale.

Sono numerose le associazioni che non hanno ancora ben chiaro il proprio destino e che intendono capire se esiste o meno l’obbligo di iscrizione al RUNTS.

Va fatta una distinzione tra gli enti: le APS, ODV, Reti Associative, Imprese e Cooperative sociali ed Enti filantropici hanno l’obbligo d’iscrizione al RUNTS (nella specifica sezione di riferimento); le associazioni semplici, culturali, musicali, pro-loco, onlus, associazioni sportive, comitati etc. ne hanno, invece, la facoltà.

Quest’ultima circostanza richiede che siano attentamente valutate sia le finalità istituzionali perseguite dall’associazione, sia le prospettive di sviluppo e crescita che l’ente vuole realizzare.

Il futuro del Terzo Settore è tutto nel RUNTS ed è inevitabile, quindi, che l’esclusione degli enti da questa realtà comporti delle penalizzazioni (si pensi alle minori agevolazioni fiscali e alle preclusioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione).

Il consiglio è, dunque, quello di valutare i pro e i contro dell’iscrizione, tenendo conto delle esigenze dell’ente e assicurandosi l’assistenza di consulenti esperti della materia.

All’interno della riforma del terzo settore, la figura del commercialista assume un ruolo di estremo rilievo, volta ad assicurare il rispetto di vari oneri tra cui il deposito del bilancio e il rendiconto delle raccolte fondi.

In passato, molti commercialisti hanno trattato la gestione contabile di enti non-profit sempre in maniera residuale, ma con la riforma portata dal CTS si assiste a un cambio di rotta. Per gestire correttamente la contabilità di un ETS, il commercialista deve districarsi tra le diverse tipologie di entrate dell’ente stesso, prestando particolare  attenzione alla loro precisa identificazione (entrate istituzionali, commerciali, decommercializzate, diverse, connesse etc.); è necessario, poi, che venga effettuato il test di commercialità dell’ente (per supportare i dirigenti dell’ente in questo compito), provvedere al deposito del bilancio/rendiconto al RUNTS nei modi e nei tempi corretti, e redigere il bilancio sociale (laddove richiesto).

La “presenza” del commercialista nella vita degli ETS si può estendere ad altre funzioni, nel caso in cui l’ente debba nominare un organo di controllo e/o di revisione.

La riforma, dunque, da un lato favorisce (e in alcuni casi “obbliga”) la presenza del commercialista nella gestione contabile degli ETS, dall’altro richiede al professionista una conoscenza approfondita della materia, che si differenzia dal regolamento in vigore per le imprese commerciali e che ha norme specifiche.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata adottata la modulistica per gli schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore, formata da quattro modelli:

Va ricordato che, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”), gli enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio che comprenda stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; possono, invece, predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

I citati schemi devono considerarsi “fissi” e, dunque, non adattabili alle diverse esigenze del singolo ente; vi è, però, la possibilità o di suddividere le varie voci, contrassegnandole con numeri arabi o lettere minuscole dell’alfabeto, evitando di cancellare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio, o di raggruppare le voci stesse. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

Le disposizioni riportate nel Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario, successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (18/04/2020). La modulistica approvata sarà, dunque, applicabile ai bilanci del 2021 (va, tuttavia, precisato che per chi ha anno sociale diverso da quello solare si applicheranno già prima – per esempio: chi ha anno sociale 01/09 – 31/08 potrà applicare gli schemi di bilancio già dal 01/09/2020).

Si sottolinea, infine, che alcuni adempimenti contabili/dichiarativi in capo agli ETS variano a seconda delle rispettive entrate annuali. Nello specifico, gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:

–    superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente e aggiornare nel proprio sito internet (o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 co. II D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore);

–    inferiori a 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori o uguali a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori a 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS).

Occorre, poi, depositare i rendiconti e i bilanci approvati entro il 30 giugno all’interno del Registro Unico del terzo settore (art. 48 co. III D.Lgs 117/2017 – c.d. Codice Terzo Settore).

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