RUNTS 2024. Ci siamo: quello appena iniziato dovrebbe essere l’anno del compimento della Riforma del Terzo Settore.

Quali novità saranno introdotte?

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, permane la normativa vigente?

Tra le tipologie associative (ETS, ODV, APS) quali differenze sussistono?

Si può identificare la forma associativa più consona e più congeniale all’ingresso nel RUNTS?

Nel nuovo incontro di “ACSE IN PILLOLE” dedicato al RUNTS troverete una risposta a ogni domanda.

Buona visione!

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sarà a breve operativo, con significative conseguenze sul piano fiscale: esso sarà, infatti, il presupposto per fruire di importanti vantaggi.

Il RUNTS è pubblico, accessibile e articolato in sette sezioni: le prime sei corrispondono alle tipologie in cui gli ETS potranno inquadrarsi (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, Sms); la sezione residuale include, invece, gli enti con i requisiti di ETS non riconducibili a tali tipologie.

Un primo step interesserà tutti gli enti iscritti negli attuali registri nazionali, che trasmigreranno automaticamente nel RUNTS . Per gli enti non iscritti in alcun Registro, invece, il via libera per accedere al Terzo settore scatterà dal momento della operatività del RUNTS . Per ODV e APS c’è, dunque, la trasmigrazione automatica dei dati dai registri di settore, dalla data scelta dal ministero del Lavoro; per le Onlus lo stop all’Anagrafe non coincide con l’avvio del RUNTS ma con la fine della relativa disciplina fiscale, la cui abrogazione dipende dal vaglio Ue: esse potranno, dunque, accedere al RUNTS dalla data pubblicata dall’agenzia delle Entrate e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione Ue.

Con l’avvio del RUNTS , gli enti non iscritti in alcun registro accederanno con modalità distinte a seconda che siano con/privi di personalità giuridica: nel primo caso, l’iscrizione avviene con l’intervento del notaio; nel secondo, spetta all’ente presentare domanda su mandato del proprio legale rappresentante o di quello della rete associativa cui aderisce.

Iscriversi al RUNTS

Le domande di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dal RUNTS si presentano online, autenticandosi sul Portale «Front Office» e compilando l’istanza con i moduli del Dm 106/2020. Alla domanda si allegano i documenti richiesti, firmati digitalmente e con dichiarazione di conformità; il sistema genera, poi, una “distinta” della pratica con mittente, ufficio, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento: se l’esito è positivo, la distinta va scaricata, firmata digitalmente e caricata sul sistema. Infine, l’istanza si invia e, all’ok sull’istruttoria, l’Ufficio adotta un provvedimento di iscrizione.

Per gli enti con entrate commerciali ci sarà la possibilità di accedere a regimi forfettari di tassazione.

Uno dei tratti distintivi di riconoscimento degli enti sarà quello della trasparenza e della rendicontazione delle risorse, fondamentale per il rilancio di un intero settore al quale verranno indirizzati molti dei fondi pubblici prima distribuiti su una quantità eterogenea di soggetti regolati da un vero e proprio groviglio normativo. Agli enti del terzo settore verrà, inoltre, affidato, un ruolo di interlocuzione diretto con la Pubblica amministrazione, con la possibilità di avviare forme di co-progettazione e stipulare convenzioni anche in deroga al codice dei contratti.

Gli uffici ACSE restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Con il DPCM del 23/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/09/2020, sono stati ampliati i soggetti beneficiari del 5×1000 e stabilite modalità e termini di accreditamento uniformi, sancendo la permanenza degli enti accreditati, innalzando l’importo del contributo minimo erogabile, inserendo obblighi di rendicontazione e pubblicazione in capo ai soggetti beneficiari.

Per gli Enti del Terzo Settore le relative disposizioni si applicheranno dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS (fino ad allora resta in vigore la disciplina di settore per le singole realtà associative quali ODV, APS, fondazioni etc.).

Gli ETS possono accreditarsi direttamente in fase di iscrizione al RUNTS o successivamente in via telematica: il Registro Unico farà, poi, comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito Ministero), che redigerà, a sua volta, l’elenco degli enti iscritti.

Le tempistiche

Le tempistiche sono le seguenti:

  1. entro il 10 aprile il Ministero redige l’elenco degli ETS che hanno dichiarato al RUNTS di voler partecipare al riparto della quota del 5×1000;
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco di cui al punto a);
  3. il legale rappresentante dell’ETS può, entro il 30 aprile, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  4. entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo, con le eventuali modifiche apportate;
  5. entro il 31 dicembre, dopo le opportune verifiche, il Ministero pubblica l’elenco definito degli ETS ammessi e degli esclusi al beneficio e li trasmette, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate;
  6. entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno l’ETS beneficiario dovrà comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, in mancanza, non verrà attribuita la quota di spettanza del 5×1000;
  7. entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, l’amministrazione erogatrice effettua il pagamento all’ETS beneficiario;
  8. entro un anno dalla ricezione delle somme l’ETS dovrà redigere un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale si evinca chiaramente come sono state utilizzate le somme percepite; tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero/RUNTS entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (gli ETS che percepiscono contributi inferiori a € 20.000,00 non sono tenuti alla trasmissione al Ministero/RUNTS del rendiconto e della relazione illustrativa, salvo apposita richiesta dell’amministrazione, ma sono, comunque, tenuti alla redazione dei suddetti documenti ed alla loro conservazione per 10 anni).

L’inserimento dell’ETS nell’elenco degli iscritti al contributo del 5×1000 ha carattere permanente e vale, quindi, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (non occorre, pertanto, dover procedere ad alcun rinnovo); se variano i requisiti per l’iscrizione o si perdono gli stessi, l’ETS dovrà procedere, entro trenta giorni, a darne comunicazione al Ministero e al RUNTS.

L’ETS deve, inoltre, pubblicare sul proprio sito internet le somme percepite e il relativo rendiconto, dando, anche, comunicazione in merito all’amministrazione che ha erogato il contributo entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione.

Come quota del 5×1000 l’ETS può percepire la somma minima di € 100,00; se dovesse risultare una somma inferiore in attribuzione, la stessa non sarà erogata all’ETS ma ripartita tra i vari enti presenti nella categoria avente la medesima finalità.

L’amministrazione competente, previa contestazione, comunicherà all’ETS di provvedere alla restituzione delle somme (oltre interessi legali, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo) in caso di illeciti, vale a dire rilascio di dichiarazioni mendaci da parte dell’ETS finalizzate all’ottenimento del contributo,  utilizzo dello stesso per scopi diversi da quelli indicati (copertura delle spese pubblicitarie per campagne di sensibilizzazione), mancati redazione e invio del rendiconto e della relazione illustrativa, perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio o, dopo l’erogazione delle somme, cessazione dell’attività.

Il RUNTS prevede degli obblighi di trasparenza, codificati nel Codice del Terzo Settore, necessari per stabilire un rapporto di fiducia tra Ente e associato/Ente e soggetto pubblico, nonché per il riconoscimento di regimi fiscali agevolati.

Il sistema di trasparenza previsto dal Codice del Terzo settore segue il principio di gradualità: la crescita degli adempimenti è parallela alle dimensioni dell’Ente, e tiene conto dei costi riferiti all’assolvimento dei relativi adempimenti.

Per frenare le attività con fine di lucro, che si nascondono dietro l’etichetta di ente non profit, sono state introdotte disposizioni specifiche, volte ad assicurare un alto grado di trasparenza. Nel dettaglio, sono:

Di seguito, gli articoli più importanti del Codice, che prevedono espressi obblighi di trasparenza a carico di tutti i soggetti del Terzo Settore.

L’art. 7 stabilisce che le raccolte fondi debbano improntarsi al principio di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’art. 12 prevede che la denominazione di ogni ente deve contenere l’acronimo E.T.S. (obbligatoriamente presente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico), precluso, invece, a coloro che non appartengono alla famiglia del terzo settore.

L’art. 15 elenca i libri obbligatori che gli Enti devono tenere e riconosce agli associati la possibilità di consultarli:

L’art. 45, co. 2, indica che il RUNTS è, in modalità telematica, accessibile a tutti gli interessati.  

L’art. 48 elenca le informazioni che ciascun ente deve comunicare, attraverso gli amministratori:

L’articolo 52 subordina l’opponibilità a terzi degli atti alla pubblicazione nel Registro.

L’art. 55 richiama espressamente il principio di trasparenza per l’individuazione dei soggetti del terzo settore con cui gli enti pubblici possono instaurare partenariati. Analogo principio è richiamato dall’art. 56 per la stipula di convenzioni.

L’art. 81 stabilisce l’obbligo di pubblicare l’importo ricevuto sul sito web istituzionale dell’ente, per ogni erogazione liberale effettuata da persone fisiche e società in favore di enti del terzo (laddove si utilizzino tali somme per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata).

La trasparenza, dunque, garantisce agli interlocutori privati e pubblici strumenti di conoscenza e controllo sugli scopi perseguiti e le attività svolte, fattori sui quali si erige l’attribuzione di regimi fiscali agevolati e l’accesso a risorse pubbliche.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata adottata la modulistica per gli schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore, formata da quattro modelli:

Va ricordato che, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”), gli enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio che comprenda stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; possono, invece, predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

I citati schemi devono considerarsi “fissi” e, dunque, non adattabili alle diverse esigenze del singolo ente; vi è, però, la possibilità o di suddividere le varie voci, contrassegnandole con numeri arabi o lettere minuscole dell’alfabeto, evitando di cancellare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio, o di raggruppare le voci stesse. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

Le disposizioni riportate nel Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario, successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (18/04/2020). La modulistica approvata sarà, dunque, applicabile ai bilanci del 2021 (va, tuttavia, precisato che per chi ha anno sociale diverso da quello solare si applicheranno già prima – per esempio: chi ha anno sociale 01/09 – 31/08 potrà applicare gli schemi di bilancio già dal 01/09/2020).

Si sottolinea, infine, che alcuni adempimenti contabili/dichiarativi in capo agli ETS variano a seconda delle rispettive entrate annuali. Nello specifico, gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:

–    superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente e aggiornare nel proprio sito internet (o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 co. II D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore);

–    inferiori a 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori o uguali a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);

–    superiori a 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS).

Occorre, poi, depositare i rendiconti e i bilanci approvati entro il 30 giugno all’interno del Registro Unico del terzo settore (art. 48 co. III D.Lgs 117/2017 – c.d. Codice Terzo Settore).

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