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5x1000

5×1000 per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Con il DPCM del 23/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/09/2020, sono stati ampliati i soggetti beneficiari del 5×1000 e stabilite modalità e termini di accreditamento uniformi, sancendo la permanenza degli enti accreditati, innalzando l’importo del contributo minimo erogabile, inserendo obblighi di rendicontazione e pubblicazione in capo ai soggetti beneficiari.

Per gli Enti del Terzo Settore le relative disposizioni si applicheranno dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS (fino ad allora resta in vigore la disciplina di settore per le singole realtà associative quali ODV, APS, fondazioni etc.).

Gli ETS possono accreditarsi direttamente in fase di iscrizione al RUNTS o successivamente in via telematica: il Registro Unico farà, poi, comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito Ministero), che redigerà, a sua volta, l’elenco degli enti iscritti.

Le tempistiche

Le tempistiche sono le seguenti:

  1. entro il 10 aprile il Ministero redige l’elenco degli ETS che hanno dichiarato al RUNTS di voler partecipare al riparto della quota del 5×1000;
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco di cui al punto a);
  3. il legale rappresentante dell’ETS può, entro il 30 aprile, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  4. entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo, con le eventuali modifiche apportate;
  5. entro il 31 dicembre, dopo le opportune verifiche, il Ministero pubblica l’elenco definito degli ETS ammessi e degli esclusi al beneficio e li trasmette, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate;
  6. entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno l’ETS beneficiario dovrà comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, in mancanza, non verrà attribuita la quota di spettanza del 5×1000;
  7. entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, l’amministrazione erogatrice effettua il pagamento all’ETS beneficiario;
  8. entro un anno dalla ricezione delle somme l’ETS dovrà redigere un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale si evinca chiaramente come sono state utilizzate le somme percepite; tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero/RUNTS entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (gli ETS che percepiscono contributi inferiori a € 20.000,00 non sono tenuti alla trasmissione al Ministero/RUNTS del rendiconto e della relazione illustrativa, salvo apposita richiesta dell’amministrazione, ma sono, comunque, tenuti alla redazione dei suddetti documenti ed alla loro conservazione per 10 anni).

L’inserimento dell’ETS nell’elenco degli iscritti al contributo del 5×1000 ha carattere permanente e vale, quindi, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (non occorre, pertanto, dover procedere ad alcun rinnovo); se variano i requisiti per l’iscrizione o si perdono gli stessi, l’ETS dovrà procedere, entro trenta giorni, a darne comunicazione al Ministero e al RUNTS.

L’ETS deve, inoltre, pubblicare sul proprio sito internet le somme percepite e il relativo rendiconto, dando, anche, comunicazione in merito all’amministrazione che ha erogato il contributo entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione.

Come quota del 5×1000 l’ETS può percepire la somma minima di € 100,00; se dovesse risultare una somma inferiore in attribuzione, la stessa non sarà erogata all’ETS ma ripartita tra i vari enti presenti nella categoria avente la medesima finalità.

L’amministrazione competente, previa contestazione, comunicherà all’ETS di provvedere alla restituzione delle somme (oltre interessi legali, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo) in caso di illeciti, vale a dire rilascio di dichiarazioni mendaci da parte dell’ETS finalizzate all’ottenimento del contributo,  utilizzo dello stesso per scopi diversi da quelli indicati (copertura delle spese pubblicitarie per campagne di sensibilizzazione), mancati redazione e invio del rendiconto e della relazione illustrativa, perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio o, dopo l’erogazione delle somme, cessazione dell’attività.

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