Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata adottata la modulistica per gli schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore, formata da quattro modelli:
- Mod. A) per lo stato patrimoniale;
- Mod. B) per il rendiconto gestionale;
- Mod. C) per la relazione di missione;
- Mod. D) per il rendiconto per cassa.
Va ricordato che, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice Terzo Settore”), gli enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio che comprenda stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; possono, invece, predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.
I citati schemi devono considerarsi “fissi” e, dunque, non adattabili alle diverse esigenze del singolo ente; vi è, però, la possibilità o di suddividere le varie voci, contrassegnandole con numeri arabi o lettere minuscole dell’alfabeto, evitando di cancellare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio, o di raggruppare le voci stesse. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.
Le disposizioni riportate nel Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario, successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (18/04/2020). La modulistica approvata sarà, dunque, applicabile ai bilanci del 2021 (va, tuttavia, precisato che per chi ha anno sociale diverso da quello solare si applicheranno già prima – per esempio: chi ha anno sociale 01/09 – 31/08 potrà applicare gli schemi di bilancio già dal 01/09/2020).
Si sottolinea, infine, che alcuni adempimenti contabili/dichiarativi in capo agli ETS variano a seconda delle rispettive entrate annuali. Nello specifico, gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:
– superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente e aggiornare nel proprio sito internet (o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 co. II D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore);
– inferiori a 220.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);
– superiori o uguali a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS);
– superiori a 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS).
Occorre, poi, depositare i rendiconti e i bilanci approvati entro il 30 giugno all’interno del Registro Unico del terzo settore (art. 48 co. III D.Lgs 117/2017 – c.d. Codice Terzo Settore).