RUNTS 2024. Ci siamo: quello appena iniziato dovrebbe essere l’anno del compimento della Riforma del Terzo Settore.

Quali novità saranno introdotte?

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, permane la normativa vigente?

Tra le tipologie associative (ETS, ODV, APS) quali differenze sussistono?

Si può identificare la forma associativa più consona e più congeniale all’ingresso nel RUNTS?

Nel nuovo incontro di “ACSE IN PILLOLE” dedicato al RUNTS troverete una risposta a ogni domanda.

Buona visione!

Dal 23 novembre 2021 è entrato in vigore il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, consultabile da tutti gli interessati e gestito secondo modalità telematiche.

Il Registro Unico è uno strumento di fondamentale importanza per gli enti no profit. Ma come funziona?

Nel video di “ACSE IN PILLOLE” sono evidenziati i principali aspetti da tenere in considerazione:

la procedura d’iscrizione e i documenti necessari, i pro e i contro e l’obbligo o la facoltà per gli enti di entrare a far parte del RUNTS.

Buona visione!

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore porta con sé una serie di adempimenti da compiere entro date prestabilite.

C’è una scadenza piuttosto ravvicinata da rispettare ed è quella di venerdì 30 giugno 2023, termine entro il quale occorre effettuare nel RUNTS una serie di depositi, primo fra tutti il bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2022.

Ma chi sono i soggetti legittimati a effettuare tale deposito?

È possibile depositare più documenti sumultaneamente?

Quali sono gli altri depositi obbligatori da effettuare nel RUNTS?

In questo nuovo incontro di “ACSE IN PILLOLE” il nostro presidente nazionale ACSE ETS, l’avv. Luca Concilio, fa luce sull’argomento.

Guarda il video per tenerti aggiornato.

Buona visione!

 

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria o facoltativa?

Abbiamo risposto a questa domanda nel 1° incontro di “ACSE IN PILLOLE”, progetto nato per supportare i nostri associati e fornire loro aggiornamenti continui sul variegato mondo dell’associazionismo.

L’intento è quello di rispondere ai vostri quesiti e di sciogliere i vostri dubbi, attraverso video-incontri periodici, della durata di circa 30 minuti.

Per il primo appuntamento si è scelto di trattare il tema del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Si è analizzato il caso delle singole associazioni, dalle APS alle OdV, passando per le ASD e le SSD, nonché per le semplici associazioni culturali, per comprendere se esista l’obbligo o la facoltà di iscrizione al RUNTS e per valutare i relativi vantaggi.

 

Buona visione!

 

Hai bisogno di una guida all’utilizzo del RUNTS?

ACSE E.T.S. ha realizzato per te un breve video, come supporto per accedere alla piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Scopri quali sono gli strumenti di comunicazione digitale necessari.

Ricorda che può accedere alla piattaforma del RUNTS per le richieste d’iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione o quello della rete associativa di appartenenza. Nei casi di iscrizione con richiesta di personalità giuridica, invece, dovrà autentificarsi e depositare gli atti il notaio che segue la pratica.

Buona visione!

Da oggi ACSE si arricchisce di nuovi contenuti: acquista subito il nuovo Corso di formazione 2022 per imparare come gestire un’associazione.

I nostri affiliati e tutti coloro che entreranno a far parte della realtà di ACSE potranno usufruire di una serie di video e di materiale didattico, per essere sempre aggiornati sulle novità del Terzo settore e dello Sport.

Con il nostro partner Specialisti del Non Profit abbiamo organizzato un corso di formazione per dirigenti associativi e per tutti coloro che vogliono imparare a gestire un’associazione.

È possibile acquistare la registrazione integrale del corso e il materiale didattico elaborato dai nostri consulenti al costo di € 50,00.

Di seguito l’indice del programma del corso:

  1. PRINCIPI ASSOCIATIVI E UTILIZZO CANALI SOCIAL

Democraticità; effettività del rapporto associativo; Non profit e mancanza di lucro; scopi sociali; le comunicazioni social dell’associazione.

  1. COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE – DOCUMENTI ASSOCIATIVI

Atto costitutivo e statuto; domande ammissione socio; libro soci; differenze tra socio e tesserato, libro verbali assemblee e consiglio direttivo; le convocazioni assembleari; le ricevute sociali; libro prima nota cassa; REFA; modello EAS.

  1. RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E PERSONALITÀ GIURIDICA

I profili di responsabilità; l’art. 38 del Codice Civile, la responsabilità nel CTS, la personalità giuridica e le modalità di acquisto previste dalle riforme.

  1. IL VOLONTARIO E L’AMATORE SPORTIVO

L’acquisizione dello «status» di volontario; differenza tra volontario e socio; il Registro dei volontari e la disciplina assicurativa previste dal Codice del Terzo Settore, la nuova figura dell’amatore sportivo nella riforma dello sport.

  1. ASPETTI FISCALI DELL’ASSOCIAZIONE

Tipologia di entrate associative: istituzionali, de-commercializzate, commerciali pure, raccolta fondi, 5×1000, la disciplina fiscale attuale e quella prevista dal Codice del Terzo Settore Gestione delle entrate commerciali – partita Iva (L. 398/91 – art. 145 Tuir – art. 80 ed 86 CTS)

  1. ENTRATA IN VIGORE DEL RUNTS – modalità di iscrizione

L’avvio del RUNTS, l’attuale fase di trasmigrazione, le modalità di iscrizione per enti con e senza personalità giuridica

  1. RAPPORTI TRA ETS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Co-Programmazione, Co-progettazione, Convenzioni e accreditamento (artt. 55, 56 e 57 CTS)

  1. RIFORMA DELLO SPORT: I D.LGS. 36/2021 e 39/2021

Definizioni; oggetto sociale (art. 7); assenza di lucro e possibilità di «dividere gli utili» (art. 8); le attività secondarie e strumentali (art. 9); riconoscimento ai fini sportivi (art. 10) e le incompatibilità (art. 11); il lavoratore sportivo; la figura del chinesiologo, il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche

  1. RUNTS: OBBLIGO O FACOLTÀ – PRO E CONTRO

Valutazioni di iscrizione per le diverse tipologie di associazione; pro e contro dell’iscrizione per tutte le realtà comprese quelle sportive.

Per maggiori informazioni e per acquistare la registrazione del corso, è possibile scrivere una mail all’indirizzo segreteria@acse.it o telefonare al numero 3509967680.

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sarà a breve operativo, con significative conseguenze sul piano fiscale: esso sarà, infatti, il presupposto per fruire di importanti vantaggi.

Il RUNTS è pubblico, accessibile e articolato in sette sezioni: le prime sei corrispondono alle tipologie in cui gli ETS potranno inquadrarsi (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, Sms); la sezione residuale include, invece, gli enti con i requisiti di ETS non riconducibili a tali tipologie.

Un primo step interesserà tutti gli enti iscritti negli attuali registri nazionali, che trasmigreranno automaticamente nel RUNTS . Per gli enti non iscritti in alcun Registro, invece, il via libera per accedere al Terzo settore scatterà dal momento della operatività del RUNTS . Per ODV e APS c’è, dunque, la trasmigrazione automatica dei dati dai registri di settore, dalla data scelta dal ministero del Lavoro; per le Onlus lo stop all’Anagrafe non coincide con l’avvio del RUNTS ma con la fine della relativa disciplina fiscale, la cui abrogazione dipende dal vaglio Ue: esse potranno, dunque, accedere al RUNTS dalla data pubblicata dall’agenzia delle Entrate e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione Ue.

Con l’avvio del RUNTS , gli enti non iscritti in alcun registro accederanno con modalità distinte a seconda che siano con/privi di personalità giuridica: nel primo caso, l’iscrizione avviene con l’intervento del notaio; nel secondo, spetta all’ente presentare domanda su mandato del proprio legale rappresentante o di quello della rete associativa cui aderisce.

Iscriversi al RUNTS

Le domande di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dal RUNTS si presentano online, autenticandosi sul Portale «Front Office» e compilando l’istanza con i moduli del Dm 106/2020. Alla domanda si allegano i documenti richiesti, firmati digitalmente e con dichiarazione di conformità; il sistema genera, poi, una “distinta” della pratica con mittente, ufficio, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento: se l’esito è positivo, la distinta va scaricata, firmata digitalmente e caricata sul sistema. Infine, l’istanza si invia e, all’ok sull’istruttoria, l’Ufficio adotta un provvedimento di iscrizione.

Per gli enti con entrate commerciali ci sarà la possibilità di accedere a regimi forfettari di tassazione.

Uno dei tratti distintivi di riconoscimento degli enti sarà quello della trasparenza e della rendicontazione delle risorse, fondamentale per il rilancio di un intero settore al quale verranno indirizzati molti dei fondi pubblici prima distribuiti su una quantità eterogenea di soggetti regolati da un vero e proprio groviglio normativo. Agli enti del terzo settore verrà, inoltre, affidato, un ruolo di interlocuzione diretto con la Pubblica amministrazione, con la possibilità di avviare forme di co-progettazione e stipulare convenzioni anche in deroga al codice dei contratti.

Gli uffici ACSE restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.

La figura del socio è, spesso, confusa e accumunata a quella del tesserato, con gravi conseguenze per la corretta gestione dell’associazione. Occorre, pertanto, fare le dovute precisazioni.

Il socio è la persona fisica (alle volte anche giuridica) che partecipa alla vita associativa, in seguito a domanda di ammissione; compare nel Libro soci dell’associazione, previa delibera dell’organo direttivo o assembleare; ha una qualifica non temporanea (se così non fosse, si parlerebbe di cliente) e ha determinati diritti e doveri nei confronti dell’associazione (elettorato attivo e passivo, diritto di convocazione assembleare, dovere di pagare la quota sociale etc.).

Il tesserato è, invece, il soggetto legato a un ente di secondo livello (Enti di Promozione, Federazioni, Discipline Associate), tramite un tesseramento, e partecipa alle attività dell’Ente stesso. L’associazione, affiliandosi a un Ente di II livello per i motivi più disparati (iscrizione al Registro Coni, richiesta di nullaosta per la somministrazione di cibi e bevande, coperture assicurative) tessera i suoi affiliati, tramite un rapporto cosiddetto di terzietà.

Di conseguenza, il socio può essere tesserato o meno, così come il tesserato può essere o meno socio dell’associazione (salvo che l’ente di II livello non richieda espressamente che il tesserato sia anche socio dell’associazione) e, nell’ipotesi in cui non sia anche socio del sodalizio associativo, non svilupperà i diritti e doveri tipici di tale figura (non dovrà essere convocato per le assemblee, non avrà l’elettorato attivo e passivo, non pagherà la quota sociale etc).

La tessera ha validità annuale.

La confusione tra le due figure determina gravi errori organizzativi: spesso, le associazioni gestiscono i propri soci come se fossero tesserati e fanno compilare ogni anno la domanda di ammissione socio (confondendosi con la scadenza annuale del tesseramento), creano un nuovo libro soci annuale e non convocano alle assemblee tutti coloro che ne avrebbero diritto.

Va, invece, ricordato che il vincolo associativo non è temporaneo e che, pertanto, il socio iscritto nel Libro soci vi rimane a tempo indeterminato, a meno che non venga escluso dall’associazione tramite apposita procedura (per motivi e con modalità indicate nello statuto).

È utile evidenziare che il D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) ha escluso la figura del tesserato dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore. Tale fattispecie sarà oggetto di specifica regolamentazione, al fine di evitare errori gestionali da parte delle singole associazioni, specie per quelle iscritte sia al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore) che al Registro Coni.

Sebbene non sia ancora operativa, la riforma dello sport ha già alle sue spalle una storia turbolenta: dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 5 Decreti Legislativi che la costituiscono (18/19 marzo 2021) si è assistito prima a una ipotetica entrata in vigore (a scaglioni) entro poche settimane/mesi, poi a un “congelamento” della stessa con il Decreto Sostegni del 22/03/21.

La pubblicazione della Legge n. 106/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni bis) ha, però, anticipato l’entrata in vigore di tale riforma, e con l’articolo 10 ha previsto alcuni step:

– 01 gennaio 2022 (D.Lgs. 36/2021) il registro Coni è sostituito dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport; l’articolo 39 si concentra sul professionismo e lo sport femminile, l’articolo 40 sulla promozione della parità di genere e l’intero titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato;

– 31 agosto 2022 (D.Lgs. 39/2021) regole del registro per le attività sportive e per l’acquisizione della personalità giuridica delle ASD;

01 gennaio 2023 (D.Lgs. 36/2021) entrano in vigore tutti gli articoli rimasti in sospeso, tra cui quelli sullo status giuridico delle ASD/SSD sia professionistiche che dilettantistiche, e sul lavoro sportivo, sugli agenti degli atleti/procuratori sportivi (D.Lgs. 37/2021), sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021).

La documentazione necessaria

Relativamente ai documenti necessari per l’iscrizione delle ASD al registro nazionale (tenuto dal Dipartimento dello Sport e disciplinato dal D.Lgs. 39/2021) si assiste a una notevole riduzione (rispetto alla quantità dapprima prevista dall’art. 6 del suddetto decreto lesglitavivo); l’art. 10 co. 13 quinquies L. 106/21 richiede, infatti, esclusivamente:

  1. la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
  2. i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  3. la data dello statuto vigente;
  4. la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
  5. la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
  6. i dati dei tesserati.

È, infine, eliminato l’obbligo, previsto dall’art. 6 co. III del D.Lgs. 39/21, di depositare presso il Registro delle attività sportive il bilancio o rendiconto, nonché che quello di depositare i contratti (con l’indicazione dei relativi compensi) dei lavoratori sportivi e degli amatori (previsto originariamente dall’art. 6 co. II lettera h) del D.Lgs. 39/21).

Con il DPCM del 23/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/09/2020, sono stati ampliati i soggetti beneficiari del 5×1000 e stabilite modalità e termini di accreditamento uniformi, sancendo la permanenza degli enti accreditati, innalzando l’importo del contributo minimo erogabile, inserendo obblighi di rendicontazione e pubblicazione in capo ai soggetti beneficiari.

Per gli Enti del Terzo Settore le relative disposizioni si applicheranno dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS (fino ad allora resta in vigore la disciplina di settore per le singole realtà associative quali ODV, APS, fondazioni etc.).

Gli ETS possono accreditarsi direttamente in fase di iscrizione al RUNTS o successivamente in via telematica: il Registro Unico farà, poi, comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito Ministero), che redigerà, a sua volta, l’elenco degli enti iscritti.

Le tempistiche

Le tempistiche sono le seguenti:

  1. entro il 10 aprile il Ministero redige l’elenco degli ETS che hanno dichiarato al RUNTS di voler partecipare al riparto della quota del 5×1000;
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco di cui al punto a);
  3. il legale rappresentante dell’ETS può, entro il 30 aprile, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  4. entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo, con le eventuali modifiche apportate;
  5. entro il 31 dicembre, dopo le opportune verifiche, il Ministero pubblica l’elenco definito degli ETS ammessi e degli esclusi al beneficio e li trasmette, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate;
  6. entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno l’ETS beneficiario dovrà comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, in mancanza, non verrà attribuita la quota di spettanza del 5×1000;
  7. entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, l’amministrazione erogatrice effettua il pagamento all’ETS beneficiario;
  8. entro un anno dalla ricezione delle somme l’ETS dovrà redigere un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale si evinca chiaramente come sono state utilizzate le somme percepite; tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero/RUNTS entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (gli ETS che percepiscono contributi inferiori a € 20.000,00 non sono tenuti alla trasmissione al Ministero/RUNTS del rendiconto e della relazione illustrativa, salvo apposita richiesta dell’amministrazione, ma sono, comunque, tenuti alla redazione dei suddetti documenti ed alla loro conservazione per 10 anni).

L’inserimento dell’ETS nell’elenco degli iscritti al contributo del 5×1000 ha carattere permanente e vale, quindi, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (non occorre, pertanto, dover procedere ad alcun rinnovo); se variano i requisiti per l’iscrizione o si perdono gli stessi, l’ETS dovrà procedere, entro trenta giorni, a darne comunicazione al Ministero e al RUNTS.

L’ETS deve, inoltre, pubblicare sul proprio sito internet le somme percepite e il relativo rendiconto, dando, anche, comunicazione in merito all’amministrazione che ha erogato il contributo entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione.

Come quota del 5×1000 l’ETS può percepire la somma minima di € 100,00; se dovesse risultare una somma inferiore in attribuzione, la stessa non sarà erogata all’ETS ma ripartita tra i vari enti presenti nella categoria avente la medesima finalità.

L’amministrazione competente, previa contestazione, comunicherà all’ETS di provvedere alla restituzione delle somme (oltre interessi legali, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo) in caso di illeciti, vale a dire rilascio di dichiarazioni mendaci da parte dell’ETS finalizzate all’ottenimento del contributo,  utilizzo dello stesso per scopi diversi da quelli indicati (copertura delle spese pubblicitarie per campagne di sensibilizzazione), mancati redazione e invio del rendiconto e della relazione illustrativa, perdita dei requisiti per l’ammissione al beneficio o, dopo l’erogazione delle somme, cessazione dell’attività.

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