Sommario
- Inquadramento normativo e finalità del decreto
- Riparto delle competenze tra uffici RUNTS
- Introduzione della figura del delegato
- Semplificazioni procedurali e digitalizzazione
- Bilanci: nuove tempistiche di deposito
- Modifiche su bilanci e aggiornamento dati
- Personalità giuridica e patrimonio minimo
- Cancellazione e devoluzione del patrimonio
- Comunicazioni ufficiali e obblighi PEC
- Estensione agli enti “comitato”
- Modelli statutari e ulteriori novità
- Termine per le ONLUS e operatività del decreto
- Conclusioni
Inquadramento normativo e finalità del decreto
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, entra in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026, recante modifiche al DM 106/2020, che disciplina il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’intervento normativo si inserisce nel processo di consolidamento della riforma del Terzo Settore e risponde a esigenze emerse nella fase applicativa del registro, con l’obiettivo di:
- garantire omogeneità procedimentale su base nazionale
- migliorare la conoscibilità e accessibilità dei dati
- rafforzare la trasparenza amministrativa
- semplificare gli adempimenti per gli enti
Il decreto recepisce inoltre le modifiche introdotte da:
- Legge 4 luglio 2024, n. 104
- Decreto-legge n. 84/2025, convertito in Legge n. 108/2025
Riparto delle competenze tra uffici RUNTS
Viene chiarito in modo puntuale il riparto delle competenze amministrative:
- Uffici regionali RUNTS: competenti per ODV, APS, enti filantropici, società di mutuo soccorso (SOMS) e altri ETS
- Ufficio statale RUNTS: competente per le reti associative
Questa distinzione rafforza il principio di specializzazione amministrativa e contribuisce a una gestione più efficiente dei procedimenti.
Introduzione della figura del delegato
La principale innovazione è l’introduzione, all’art. 8, comma 2-bis del DM 106/2020, della figura del delegato del rappresentante legale, in coerenza con l’art. 47 del Codice del Terzo Settore.
Funzione del delegato
Si tratta di un soggetto fiduciario incaricato di operare sul portale RUNTS per conto dell’ente.
Tipologie di delega
Sono previste due modalità operative:
- Delega alla compilazione e invio
- Il delegato predispone e trasmette la pratica
- La sottoscrizione resta in capo al rappresentante legale
- La responsabilità giuridica rimane al delegante
- Delega alla compilazione, sottoscrizione e invio
- Il delegato firma digitalmente e trasmette l’istanza
- Assume direttamente la responsabilità delle dichiarazioni
Ambito di applicazione
La delega può riguardare:
- iscrizione
- variazioni statutarie o anagrafiche
- cancellazione
- accreditamento 5×1000
- deposito bilanci
Gestione digitale
La delega:
- è conferita e revocata online
- viene generata automaticamente dal sistema
- è allegata alla pratica
Videotutorial esplicativo:
Semplificazioni procedurali e digitalizzazione
Il decreto introduce una serie di misure orientate alla:
- procedimentalizzazione delle attività
- riduzione degli oneri amministrativi
- rafforzamento dell’interazione digitale
Particolare rilievo assume il ruolo del portale RUNTS come canale prioritario di comunicazione, con una progressiva riduzione dell’utilizzo di strumenti alternativi.
Bilanci: nuove tempistiche di deposito
L’art. 20, comma 5 del DM 106/2020 viene modificato recependo l’art. 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Novità principale
Il termine per il deposito del bilancio:
- non è più fisso al 30 giugno
- viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Implicazioni
La modifica:
- favorisce gli enti con esercizi non coincidenti con l’anno solare
- introduce maggiore flessibilità gestionale
Aggiornamento annuale dei dati sociali
Viene ridefinito l’obbligo di aggiornamento dei dati relativi a:
- associati
- volontari
- lavoratori dipendenti
- collaboratori
Nuove regole
- aggiornamento una sola volta l’anno
- scadenza: 30 giugno
- obbligo solo in caso di variazioni
Estensione soggettiva
L’obbligo viene esteso a tutti gli ETS, non più solo APS e ODV, rafforzando il principio di trasparenza.
Personalità giuridica e patrimonio minimo
Il decreto modifica gli articoli 16 e 17 del DM 106/2020.
Enti già dotati di personalità giuridica
La relazione giurata può essere sostituita da:
- situazione patrimoniale aggiornata
- certificata da revisore legale (se presente)
Attestazione del patrimonio minimo
Il notaio può attestare la disponibilità patrimoniale anche tramite:
- assegno circolare non trasferibile intestato all’ente
Cancellazione dal RUNTS
Viene introdotta una nuova fattispecie (art. 23, comma 1, lett. a-bis):
- enti che deliberano lo scioglimento
- senza necessità di procedura di liquidazione
Effetti
La cancellazione avviene previa:
- verifica degli obblighi devolutivi
- conformità al parere dell’Ufficio RUNTS
Devoluzione del patrimonio
L’art. 25 viene profondamente integrato.
Distinzione dei casi
- devoluzione dell’intero patrimonio
- devoluzione del solo incremento patrimoniale
Estensione temporale
L’incremento patrimoniale include:
- periodo RUNTS
- periodi pregressi (ODV, APS, ONLUS) senza soluzione di continuità
Procedura
Alla domanda di cancellazione devono essere allegati:
- richiesta di parere devolutivo
- documentazione economico-patrimoniale
Regime semplificato
Per enti con entrate ≤ 60.000 euro:
- ammessa dichiarazione sostitutiva
Obbligo aggiuntivo
Necessaria:
- dichiarazione di accettazione da parte dell’ente beneficiario
Comunicazioni e obbligo PEC
L’art. 6 introduce importanti novità:
- il portale RUNTS è il canale principale
- utilizzo della PEC per enti cancellati
Obbligo rilevante
Gli enti devono dotarsi di:
- PEC propria e autonoma
Non è più consentito utilizzare PEC di soggetti terzi.
Estensione ai comitati
Il decreto recepisce la circolare ministeriale n. 5/2025:
- il comitato viene riconosciuto come forma giuridica ETS
- può acquisire personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS
Modelli statutari e ulteriori novità
Modelli standard
Per beneficiare della procedura accelerata:
- è sufficiente dichiararne l’adozione nell’istanza
Limiti di iscrizione
Un ente:
- non può iscriversi contemporaneamente in
- “Reti associative”
- “Altri ETS”
Documentazione aggiuntiva
Devono essere depositati anche:
- relazioni organo di controllo
- relazioni revisore
- per fondazioni: delibera approvazione bilancio
ONLUS: termine ultimo e regime transitorio
A seguito della soppressione dell’Anagrafe ONLUS:
- termine ultimo: 31 marzo 2026
- iscrizione al RUNTS o Registro imprese
Vantaggio
In tal caso non si applica obbligo di devoluzione del patrimonio
Entrata in vigore operativa
Le nuove funzionalità saranno disponibili dal 9 aprile 2026 a seguito dell’adeguamento del sistema informatico RUNTS.
Conclusioni
Il Decreto n. 2/2026 rappresenta un intervento di natura tecnico-operativa, volto a perfezionare il funzionamento del RUNTS attraverso:
- semplificazione procedurale
- digitalizzazione
- rafforzamento dei controlli
- maggiore trasparenza
Per gli operatori del settore, si tratta di un aggiornamento rilevante che richiede:
- adeguamento delle prassi interne
- attenzione agli obblighi documentali
- corretta gestione delle nuove funzionalità digitali













