Salta al contenuto

Premi sportivi dilettantistici: addio definitivo all’esenzione fino a 300 euro

Dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo fino a 300 euro. Dopo due anni di incertezze normative e interpretazioni contrastanti, il legislatore ha definitivamente chiuso la vicenda, ripristinando in modo stabile il regime ordinario di tassazione.

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha infatti abrogato il comma 9 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR), disposizione che avrebbe reintrodotto dal 2026 l’esenzione dalla ritenuta per i premi sportivi dilettantistici di importo complessivo annuo non superiore a 300 euro. L’abrogazione è intervenuta prima dell’entrata in applicazione del TUVR, rendendo l’agevolazione definitivamente inoperante, sia per il futuro sia in via retroattiva.

Il regime ordinario dei premi sportivi

Ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, i premi erogati ad atleti e tecnici operanti nel settore dilettantistico sono qualificati come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Ne deriva l’applicazione di:

  • ritenuta alla fonte del 20%;
  • a titolo di imposta (quindi definitiva);
  • sull’intero importo del premio, senza soglie di esenzione.

Questo costituisce il regime ordinario, oggi pienamente vigente.

La deroga temporanea del 2024

Un’unica eccezione è stata prevista dall’art. 14 del D.L. 215/2023 (Milleproroghe), convertito nella L. 18/2024, che aveva introdotto un’esenzione limitata:

  • ai premi erogati tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024;
  • entro il limite complessivo di 300 euro annui per ciascun percipiente;
  • con riferimento alle somme corrisposte dal medesimo sostituto d’imposta.

Si trattava di una misura espressamente temporanea, non prorogata per il 2025.

Le incertezze del 2025 e l’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Con il D.Lgs. 33/2025, il legislatore aveva inserito nel TUVR una norma che avrebbe reso strutturale l’esenzione, con decorrenza dal 29 febbraio 2024. Tuttavia, poiché il Testo Unico sarebbe entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2026, si è aperto un vuoto interpretativo per l’anno 2025.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, aveva chiarito che:

  • nel 2025 l’esenzione non era applicabile;
  • le ritenute del 20% dovevano essere comunque operate;
  • il rimborso sarebbe stato possibile dal 2026, una volta entrato in vigore il TUVR.

L’abrogazione che chiude definitivamente la questione

Con il D.Lgs. 192/2025, il comma 9 dell’art. 45 del TUVR è stato abrogato prima della sua applicazione. Ciò ha determinato:

  • la definitiva cancellazione della soglia di esenzione dei 300 euro;
  • l’assenza di qualsiasi base normativa per il rimborso delle ritenute 2025;
  • il superamento delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Il quadro attuale

Alla luce della normativa vigente:

  • tutti i premi sportivi dilettantistici corrisposti dal 1° gennaio 2025 sono integralmente soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta;
  • non opera alcuna soglia di esenzione;
  • non è possibile presentare istanze di rimborso per le ritenute applicate nel 2025;
  • l’unico periodo agevolato resta quello compreso tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024.

Indicazioni operative

Le ASD e SSD che nel 2025 abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta sono tenute a regolarizzare la propria posizione mediante:

  • versamento dell’imposta dovuta;
  • eventuale utilizzo del ravvedimento operoso;
  • pagamento di sanzioni ridotte e interessi.

Si chiude così una fase di forte incertezza interpretativa. Il sistema torna a una disciplina semplice e unitaria: ogni premio sportivo dilettantistico è tassato con ritenuta del 20% a titolo definitivo, senza più eccezioni o soglie agevolate.

Vuoi conoscere maggiori dettagli?

Leggi gli approfondimenti su Specialisti del Non Profit

Condividi

Lascia una Risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati *

News Correlate

Resta aggiornato sulle ultime notizie dal mondo delle associazioni.