Si è fatta attendere per anni (quasi otto, per la precisione, dall’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore), ma è finalmente arrivata: l’autorizzazione della Commissione Europea alle norme fiscali contenute nel titolo X del CTS.
Era l’ultimo tassello atteso per il completamento della riforma del Terzo Settore, riforma nata nel 2016 con l’apposita legge delega e poi approdata nel 2017 con la formulazione del Codice del Terzo Settore.
Dal prossimo 1° gennaio 2026, quindi, gli Enti del Terzo Settore avranno una disciplina specifica anche per ciò che concerne la fiscalità.
In particolar modo entreranno in vigore gli articoli 79,80, 84, 85 e 86 che prevedono, per l’appunto, una disciplina specifica in materia fiscale per gli ETS andando, quindi a sostituire l’attuale disciplina transitoria che, in materia, faceva riferimento alle disposizioni comuni contenute nel TUIR.
Questa autorizzazione segna, anche, la definitiva cessazione delle ONLUS, le quali dovranno scegliere cosa fare: potranno diventare ETS ed iscriversi al RUNTS entro il 31/03/2026 oppure decidere di non acquisire tale qualifica e perdere il patrimonio incrementale dalle stesse acquisito durante la loro vita sociale quale ONLUS.
(Si ricorda che la qualifica di ONLUS, e la relativa anagrafe, è stata abrogata dal CTS e restava attiva solo per gli enti ad essa iscritti prima dell’entrata in funzione del Runts e per il tempo strettamente necessario sino all’autorizzazione della Commissione UE che, pertanto, segna il definitivo tramonto delle ONLUS).