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Il decreto “correttivo bis” della riforma dello sport

Il decreto correttivo “bis” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023 ha introdotto importanti modifiche al quadro legislativo della riforma dello sport, contenuta nei decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. In questo articolo, esamineremo le principali novità apportate al D.Lgs. 36/2021, che contiene disposizioni di grande rilevanza per le organizzazioni sportive.

Adeguamento degli Statuti

Il decreto stabilisce che gli enti sportivi sono obbligati ad adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancato adeguamento, gli statuti verranno cancellati automaticamente dal registro del Dipartimento dello Sport. È importante notare che l’adeguamento statutario è esente dall’imposta di registro se l’ente decide di rivedere lo statuto per conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 entro la scadenza prevista. Il quorum deliberativo di assemblea straordinaria sarà richiesto per apportare tali modifiche.

Attività Secondarie e Strumentali

Il decreto stabilisce che la mancata osservanza dei limiti imposti per l’esercizio di attività diverse (secondarie e strumentali) rispetto a quelle principali per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione automatica dal registro delle attività sportive.

Sede Sociale e Destinazione d’Uso

Similmente agli enti del terzo settore, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) ora hanno la possibilità di svolgere attività istituzionali presso la loro sede sociale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, a condizione che tali attività siano conformi allo statuto e non abbiano scopi produttivi.

Lavoratore Sportivo

Oltre alle sette categorie tipizzate di lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), il decreto stabilisce che possono essere considerati lavoratori sportivi anche coloro che svolgono mansioni previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni o delle Discipline Associate, a condizione che tali mansioni siano necessarie per svolgere l’attività sportiva. Il Ministero dello Sport pubblicherà annualmente un elenco di tali mansioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività di volontariato devono comunicare tale attività alla propria P.A. Nel caso in cui ricevano un compenso, è necessaria l’autorizzazione dalla P.A. Per evitare ritardi, se l’amministrazione non risponde entro 30 giorni, si presume l’assenso.

Prestazioni Occasionali

Gli enti sportivi possono utilizzare prestazioni occasionali conformemente alla normativa vigente.

Presunzione di Rapporto Lavorativo Co.co.co.

L’orario settimanale di presunzione di un rapporto lavorativo qualificato come “co.co.co.” è stato aumentato da 18 a 24 ore.

Adempimenti per i Rapporti Co.co.co.

Il decreto stabilisce l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive tutti i rapporti di lavoro co.co.co. sportivi senza alcuna esenzione. Le comunicazioni relative all’inizio del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Contributi Previdenziali e Assistenziali

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. L’uso del Registro per la tenuta obbligatoria del LUL diventa facoltativo.

Esclusione da Copertura Assicurativa INAIL

I lavoratori sportivi con contratti co.co.co. sono esenti dalla copertura assicurativa INAIL in quanto coperti dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002. Tuttavia, questa esenzione non si applica agli amministrativi gestionali, che rimangono soggetti all’assicurazione INAIL.

Esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

Il decreto prevede che i compensi dei lavoratori sportivi fino a € 85.000 non sono esenti dall’IRAP.

Rimborsi Spese per Volontari

Sono previsti rimborsi spese per volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili, a fronte di autocertificazione.

Queste sono le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo “bis” al D.Lgs. 36/2021. Queste nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle organizzazioni sportive e sui lavoratori nel settore dello sport. È importante che le organizzazioni sportive si attengano a queste nuove regole per garantire la conformità alla legge e prevenire possibili sanzioni.

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ACSE Associazione Cultura e Sport per l'Europa

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