Il Consiglio dei Ministri, in prima lettura, ha approvato in data 07/07/2022 il testo del correttivo alla riforma dello sport D.Lgs. 36/2021. Tale testo dovrà passare l’iter legislativo per trasformarsi in legge e, pertanto, sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non si può avere un dato certo, tuttavia è bene fare una prima analisi delle novità che tale testo apporta al D.Lgs 36/2021 soprattutto per ciò che riguarda il lavoro sportivo.
Le novità principali
Queste le principali novità apportate dal “Correttivo” al D.LGS.36/2021 che entrerà in vigore, il primo gennaio 2023:
– in statuto va scritto che l’attività sportiva sia svolta in via principale (ciò porta ad una rivisitazione degli statuti associativi che, come da testo, potrà avvenire senza il pagamento della tassa di registro);
– le Ssd possono distribuire fino al 50% utili prodotti, ma le società di capitali sportive che gestiscono impianti possono distribuire fino all’80% utili (bisogna comunque valutare in tal caso la possibile perdita di alcuni benefici quali quelli previsti dalla L. 398/91 e dall’art. 148 co. III Tuir);
– figura del volontario (come per riforma terzo settore): soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate; Viene stralciata la figura dell’”amatore sportivo” che non pochi dubbi aveva sollevato circa la reale configurabilità in merito, anche, alla possibilità di corresponsione dei “compensi sportivi esenti” legali all’ottenimento di risultati in ambito sportivo.
– reintegrate tra i soggetti sportivi le Cooperative sportive e tutti gli ETS, indipendentemente dalla natura giuridica. Pertanto le Fondazioni potranno entrare nel mondo dello sport (gli ETS dovranno comunque riportare nella denominazione la finalità sportiva dilettantistica);
– si amplia la categoria dei ‘Lavoratori sportivi’ tra cui saranno compresi anche coloro che siano tesserati ad un Ente/Federazione per svolgere un’attività remunerata e riconosciuta come tale dalla Federazione o dall’ente affiliante di riferimento. La nuova disciplina si applicherà solo a costoro e agli ‘amministrativi-gestionali’. Pertanto nei confronti di risorse dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;
– i compensi < € 5.000 annui non producono reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l’invio della certificazione unica. Sopra i € 5.000 si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un impegno <18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di co.co.co. In caso di impegno > 18 ore settimanali, potrà essere (a seconda del tipo di rapporto) subordinata, autonomo o cococo. In ogni caso, le ritenute previdenziali scatteranno solo sopra i € 5.000, mentre quelle fiscali da oltre € 15.000. In caso di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute contributive saranno per 2/3 a carico del sodalizio e per 1/3 a carico dello sportivo. I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso Gli adempimenti di tali rapporti di lavoro saranno facilitati dall’utilizzo del nuovo Registro delle attività sportive, che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni;
Gli uffici ACSE provvederanno a dare comunicazioni in ordine a tutte le eventuali news in materia e a supportare le proprie associazioni per ogni necessità.