Non è del tutto pacifica la disciplina sull’esenzione o meno del pagamento delle marche da bollo, in fase di costituzione di una nuova associazione.
Le marche da bollo sono, generalmente, richieste in fase di registrazione degli atti (nel nostro caso atto costitutivo e statuto): nello specifico, occorre apporne una da 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate.
La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) ha modificato l’art. 27 bis contenuto nella Tabella, allegato b, al DPR n. 642 del 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo (prima, tale esenzione era limitata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva).
Secondo quanto previsto da tale legge, quindi, anche gli atti costitutivi e gli statuti di una ASD di nuova costituzione sono esenti dal pagamento delle marche da bollo. Eppure, la suddetta legge prevede l’esenzione solo per quelle ASD e SSD “riconosciute dal CONI”, locuzione, questa, che crea inevitabilmente interpretazioni diverse da parte dei singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna ha affrontato questo problema interpretativo e con la circolare n. 42096 del 26/06/2019 ha espressamente statuito che: “Per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.
Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
Tale interpretazione non ha, tuttavia, trovato consenso unanime presso i vari uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e restano, pertanto, disparità di trattamento di regione in regione.
Si resta, quindi, in attesa di un chiarimento su base nazionale.