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Riforma

La riforma dello sport

Sebbene non sia ancora operativa, la riforma dello sport ha già alle sue spalle una storia turbolenta: dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 5 Decreti Legislativi che la costituiscono (18/19 marzo 2021) si è assistito prima a una ipotetica entrata in vigore (a scaglioni) entro poche settimane/mesi, poi a un “congelamento” della stessa con il Decreto Sostegni del 22/03/21.

La pubblicazione della Legge n. 106/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni bis) ha, però, anticipato l’entrata in vigore di tale riforma, e con l’articolo 10 ha previsto alcuni step:

– 01 gennaio 2022 (D.Lgs. 36/2021) il registro Coni è sostituito dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport; l’articolo 39 si concentra sul professionismo e lo sport femminile, l’articolo 40 sulla promozione della parità di genere e l’intero titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato;

– 31 agosto 2022 (D.Lgs. 39/2021) regole del registro per le attività sportive e per l’acquisizione della personalità giuridica delle ASD;

01 gennaio 2023 (D.Lgs. 36/2021) entrano in vigore tutti gli articoli rimasti in sospeso, tra cui quelli sullo status giuridico delle ASD/SSD sia professionistiche che dilettantistiche, e sul lavoro sportivo, sugli agenti degli atleti/procuratori sportivi (D.Lgs. 37/2021), sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021).

La documentazione necessaria

Relativamente ai documenti necessari per l’iscrizione delle ASD al registro nazionale (tenuto dal Dipartimento dello Sport e disciplinato dal D.Lgs. 39/2021) si assiste a una notevole riduzione (rispetto alla quantità dapprima prevista dall’art. 6 del suddetto decreto lesglitavivo); l’art. 10 co. 13 quinquies L. 106/21 richiede, infatti, esclusivamente:

  1. la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
  2. i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  3. la data dello statuto vigente;
  4. la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
  5. la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
  6. i dati dei tesserati.

È, infine, eliminato l’obbligo, previsto dall’art. 6 co. III del D.Lgs. 39/21, di depositare presso il Registro delle attività sportive il bilancio o rendiconto, nonché che quello di depositare i contratti (con l’indicazione dei relativi compensi) dei lavoratori sportivi e degli amatori (previsto originariamente dall’art. 6 co. II lettera h) del D.Lgs. 39/21).

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