Il RUNTS prevede degli obblighi di trasparenza, codificati nel Codice del Terzo Settore, necessari per stabilire un rapporto di fiducia tra Ente e associato/Ente e soggetto pubblico, nonché per il riconoscimento di regimi fiscali agevolati.
Il sistema di trasparenza previsto dal Codice del Terzo settore segue il principio di gradualità: la crescita degli adempimenti è parallela alle dimensioni dell’Ente, e tiene conto dei costi riferiti all’assolvimento dei relativi adempimenti.
Per frenare le attività con fine di lucro, che si nascondono dietro l’etichetta di ente non profit, sono state introdotte disposizioni specifiche, volte ad assicurare un alto grado di trasparenza. Nel dettaglio, sono:
- salvaguardati i soggetti che perseguono fini meritevoli di tutela, codificati dall’art. 5 del C.T.S.;
- sanzionati coloro che sfruttano a proprio vantaggio le agevolazioni fiscali discendenti dalla qualifica di ente del Terzo Settore;
- salvaguardati quelli che possono chiedere all’ente informazioni e documenti in ogni momento, poiché partecipano alla vita del sodalizio;
- tutelati i terzi, enti pubblici e privati, che conoscono il funzionamento regolare e le attività svolte dal sodalizio;
- premiati con benefici fiscali coloro che adempiono agli obblighi di trasparenza.
Di seguito, gli articoli più importanti del Codice, che prevedono espressi obblighi di trasparenza a carico di tutti i soggetti del Terzo Settore.
L’art. 7 stabilisce che le raccolte fondi debbano improntarsi al principio di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’art. 12 prevede che la denominazione di ogni ente deve contenere l’acronimo E.T.S. (obbligatoriamente presente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico), precluso, invece, a coloro che non appartengono alla famiglia del terzo settore.
L’art. 15 elenca i libri obbligatori che gli Enti devono tenere e riconosce agli associati la possibilità di consultarli:
- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.
L’art. 45, co. 2, indica che il RUNTS è, in modalità telematica, accessibile a tutti gli interessati.
L’art. 48 elenca le informazioni che ciascun ente deve comunicare, attraverso gli amministratori:
- Denominazione;
- Forma giuridica;
- Sede legale;
- Data di costituzione;
- Oggetto dell’attività di interesse generale;
- Codice fiscale o partita iva;
- Personalità giuridica e patrimonio minimo;
- Generalità dei soggetti con rappresentanza legale dell’ente;
- Generalità dei soggetti con cariche indicanti poteri e limitazioni;
- Modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
- Delibere di trasformazione, fusione, scissione, estinzione, liquidazione cancellazione;
- Rendiconti, bilanci e rendiconti relativi alle raccolte fondi.
L’articolo 52 subordina l’opponibilità a terzi degli atti alla pubblicazione nel Registro.
L’art. 55 richiama espressamente il principio di trasparenza per l’individuazione dei soggetti del terzo settore con cui gli enti pubblici possono instaurare partenariati. Analogo principio è richiamato dall’art. 56 per la stipula di convenzioni.
L’art. 81 stabilisce l’obbligo di pubblicare l’importo ricevuto sul sito web istituzionale dell’ente, per ogni erogazione liberale effettuata da persone fisiche e società in favore di enti del terzo (laddove si utilizzino tali somme per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata).
La trasparenza, dunque, garantisce agli interlocutori privati e pubblici strumenti di conoscenza e controllo sugli scopi perseguiti e le attività svolte, fattori sui quali si erige l’attribuzione di regimi fiscali agevolati e l’accesso a risorse pubbliche.