I ricavi derivanti dalle attività di raccolta fondi per le associazioni sono esenti da tributi, ma solamente se si tratta di iniziative occasionali, aperte al pubblico e che hanno luogo esclusivamente nel corso di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.
Uno dei metodi più utilizzati dalle associazioni che intendono finanziarsi, è quello della raccolta pubblica di fondi. Una pratica che anche per il Terzo Settore prevede regole e limitazioni ben precise.
L’articolo 143 del T.U.I.R. (Legge Tributaria) prevede, per tutti gli enti associativi, la non tassabilità dei ricavi derivanti dalla raccolta fondi e che possono avvenire anche attraverso la vendita di beni di modico valore (come da decreto legislativo 175/2014 un bene del costo unitario non superiore a € 50,00) o di servizi a favore di chi elargisce offerte. Rientrano all’interno di tali raccolte pubbliche occasionali la vendita di oggetti artigianali, prodotti gastronomici locali, piante, ma anche l’organizzazione di pesche di beneficienza o lotterie, ecc, ecc…
I casi specifici
Come detto in precedenza: “i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo” (art. 2 del D.Lgs. 460/1997), ma solamente se nelle raccolte fondi si verifichino le seguenti condizioni:
– Devono avere carattere occasionale;
– Essere aperte al pubblico;
– Avvenire durante ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione
Non essendoci una specifica indicazione per la quale le raccolte fondi possano essere considerate “occasionali”, ci si rifà all’Art. 25, comma 1, della Legge 133/1999, nel quale si evince che le raccolte fondi per essere esenti da tributi devono:
– Non essere superiori a 2 durante l’anno (per questo è consigliato redigere un verbale apposito di Consiglio Direttivo);
– L’importo dei fondi raccolti durante l’anno non deve superare i 51.645,69 euro
Per le associazioni, le entrate derivanti dalla raccolta fondi devono essere registrate in un apposito e separato rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura d’esercizio e nel quale devono riportate, in modo chiaro e trasparente, tutte le entrate e le spese sostenute per ciascuna raccolta, anche mediante l’utilizzo di una relazione illustrativa dettagliata e puntuale.