Il rapporto tra socio e associazione è un vero e proprio contratto e, in quanto tale, si basa sulla volontà tra le parti; si formalizza, da un lato, attraverso una richiesta scritta da parte dell’aspirante socio; dall’altro, con una formale accettazione dell’organo direttivo dell’associazione.
Accade, tuttavia, che l’aspirante socio crede che basti presentare domanda di ammissione all’associazione per diventare socio a tutti gli effetti, e che inizi, così, a elargire indebitamente i servizi associativi in esenzione fiscale. Nello specifico, si verifica spesso la condizione in cui un aspirante socio di un’associazione sportiva si reca presso la sede sociale, compila il modulo di richiesta ammissione socio, paga una quota e, contestualmente, entra nella sede sociale e inizia a praticare l’attività sportiva. Per l’Agenzia delle Entrare un simile contratto non è perfezionato e, pertanto, è soggetto a tassazione ordinaria rispetto a quanto pagato dall’aspirante socio (facendo, tra l’altro, decadere le agevolazioni fiscali previsti per gli enti non profit).
La procedura prevista
Per ammettere un nuovo socio, quindi, è importante seguire la corretta procedura, che prevede:
- Presentazione scritta della richiesta di ammissione socio, con le generalità dell’aspirante socio, l’accettazione dello statuto e dei regolamenti associativi e dell’obbligo del pagamento della quota sociale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili con apposita sottoscrizione della modello per la privacy (GDPR);
- Riunione da parte dell’organo direttivo dell’associazione (o dell’assemblea se previsto in statuto) per la valutazione della richiesta;
- Verbalizzazione (in caso di riscontro positivo) da parte dell’organo direttivo dell’accettazione della domanda e iscrizione del nominativo nel libro soci dell’associazione; (in caso di rigetto della domanda bisognerà avvisare, espressamente, l’aspirante socio che potrà fare ricorso all’assemblea dei soci o ad altro organo appositamente investito della carica).
Una volta iscritto nel libro soci dell’associazione, l’aspirante socio diventa, a tutti gli effetti, socio dell’associazione con annessi diritti e doveri.
Il Legislatore ha espressamente riproposto la procedura innanzi descritta nell’articolo 23 del D. Lgs. 117/2017 noto come Codice del Terzo Settore; nello specifico, all’articolo 21 si prevede che l’atto costitutivo dell’associazione deve stabilire una serie di elementi obbligatori tra cui “…i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;…”.
Ogni associazione deve, dunque, porre estrema attenzione alla corretta gestione documentale e operativa dei propri soci, indicando nel proprio statuto la procedura corretta da seguire e rispettare. Occorre, nel dettaglio, che conservi le richieste di ammissione socio e i relativi verbali di accettazione, e che abbia un libro soci sempre aggiornato. Si ricorda, infine, che la qualifica di “socio” è detenuta a vita (la si perde per morte, dimissioni o espulsione per cause disciplinate dallo statuto); di conseguenza, la domanda di ammissione deve essere presentata un’unica volta. È frequente il caso in cui le associazioni confondono la figura del socio con quella del tesserato facendogli firmare, ogni anno, una richiesta di ammissione socio che non solo è superflua e non dovuta, ma porta a serie conseguenze in fase di controlli fiscali.