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2026 – Nuova fiscalità per il Terzo Settore

È giunto il momento di poter affermare che il 2026 vedrà l’operatività completa delle norme fiscali del CTS.

Il Decreto Fiscale (D.L. n. 138 del 17/06/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/06/2025, con i suoi articoli 8 e 14 ha, di fatto, dato il “via” definitivo, dopo oltre otto anni di regime transitorio, alla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle Imprese sociali.

Il suddetto decreto, dopo la comunicazione dell’8 marzo 2025, del MLPS, della “comfort letter” notificata dalla Commissione europea, o, meglio dalla Direzione Generale Concorrenza, è intervenuto effettuando una modifica agli articoli 101, c. 10 e 104, comma 2, del Codice del terzo settore prevedendo, di fatto, l’entrata in vigore delle norme contenute del titolo X CTS (ad eccezione dell’art. 77), a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

A decorrere dal 01/01/2026, quindi, entreranno in vigore l’art. 79 del CTS (che stabilisce, tra l’altro, i parametri per determinare quando le attività generali sono svolte in via istituzionale o commerciale e quando un ETS acquisisce la qualifica di ente commerciale o non commerciale), l’art. 80 (che prevede il nuovo regime forfettario per gli ETS), gli articoli 84 e 85 (che stabiliscono disposizioni ad hoc per le ODV e le APS) l’art. 86 (che prevede un regime forfettario specifico per le ODV ed APS).

Ovviamente a partire dalla medesima data non saranno più operative per gli ETS le norme utilizzate sino ad oggi, ovvero l’art. 148 co. III Tuir e la legge 398/91 (solo per citarne alcune).

Si evidenzia che il riferimento al periodo di imposta successivo comporta che, per gli enti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare, la decorrenza del nuovo regime fiscale avverrà a decorrere dal 01/01/2026, mentre per gli enti con esercizio “a cavallo”, la decorrenza avverrà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale – es. se la durata dell’esercizio fosse 01/09/2025-31/08/2026 il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a decorrere dal 01/09/2026.

Quanto alle Imprese Sociali il Decreto Fiscale è intervenuto prevedendo che, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 diventerà operativa la previsione di esclusione dalla tassazione degli utili destinati all’attività statutaria o a incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve: in sostanza gli utili delle imprese sociali non distribuiti non saranno soggetti a tassazione.

Il primo gennaio 2026 sarà, infine, una data di svolta anche per le ONLUS in quanto, difatti, cesserà definitivamente di esistere la relativa anagrafe. Di conseguenza, fino al termine ultimo del 31 marzo 2026, le ONLUS, che ancora non l’avessero fatto, potranno adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi nel RUNTS. Qualora, entro tale termine, non venisse perfezionata l’iscrizione al Registro, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato nel corso dell’iscrizione alla relativa anagrafe, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del CTS.

 

Pubblicato il 20/06/2025

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