MARCA DA BOLLO SULLE RICEVUTE DELLE ASD: QUANDO?
Con specifico riferimento alle ricevute rilasciate a fronte del versamento delle quote associative e delle quote previste per la frequenza periodica alle attività sportive offerte, le ASD in alcuni casi non sono esenti da imposte di bollo.
L’art. 27 bis della Tabella allegato B annessa al D.P.R. n. 642/72 testualmente dispone essere esenti dall’imposta di bollo tutti gli “atti, documenti, istanze, contatti, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS e dalle Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Di conseguenza, non facendo riferimento specifico alle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’esenzione non viene applicata anche a queste ultime (a meno che tali ASD e SSD non siano iscritte al registro delle ONLUS).
Per quanto concerne nello specifico le ASD, invece, tale esenzione viene stabilita nell’ultimo comma dell’art. 7 della Tabella B allegata allo stesso D.P.R. n. 642/72, ma limitatamente alle quote associative e ai contributi versati a favore delle associazioni stesse, per cui non corrisponde una prestazione o un servizio specifico ricevuto, mentre l’imposta di bollo di € 2,00 va assolta dalle ASD con riferimento alle ricevute emesse a fronte del versamento delle quote previste per la frequenza periodica delle attività sportive offerte, se di importo pari o superiore a € 77,47.
In poche parole i corsi e le altre attività che non sono quota associativa o contributo per attività non specifiche, sono per le ASD da assoggettare a bollo.

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